stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 marzo 1982, n. 63

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, concernente autorizzazione alla GEPI S.p.a. ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  7-3-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, concernente autorizzazione alla GEPI società per azioni ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) detta le direttive per gli interventi previsti dal presente decreto nell'ambito del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica elettronica connessa, anche per quanto concerne l'articolazione territoriale delle iniziative. Con la stessa delibera il CIPI determina la quota di riserva di fondi in favore dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, al fine di salvaguardare le attività produttive del Mezzogiorno nei settori indicati.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto delle direttive di cui al precedente comma e sulla base delle indicazioni fornite dalle imprese interessate, predispone i piani specifici di intervento contenenti la previsione delle modalità di realizzazione per il risanamento e la ristrutturazione delle imprese o dei rami aziendali, della struttura occupazionale, dei fabbisogni finanziari specifici.

Ciascun

piano è sottoposto all'approvazione del CIPI, che deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla presentazione di esso da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

Art. 1

"Art. 1-bis. - È costituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il "Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa", con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Il Fondo sottoscrive il 95 per cento del capitale sociale iniziale della società di cui al successivo articolo 1-ter.
Il Fondo sottoscrive inoltre gli ulteriori aumenti di capitale necessari per l'attuazione dei piani specifici approvati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
L'attività del Fondo ha la durata di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 1-ter. - È costituita, con sede in Roma, la società "Ristrutturazione elettronica S.p.a.", con capitale di lire un miliardo, ripartito in mille azioni del valore nominale di lire un milione ciascuna. Il capitale è sottoscritto per novecentocinquanta azioni dal "Fondo" di cui all'articolo precedente e per la quota restante dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) o da società del gruppo.
La società di cui al precedente comma ha per oggetto il riordinamento di comparti nell'ambito del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica elettronica connessa, promuovendo il coordinamento di imprese e unità produttive secondo un indirizzo industriale unitario. A tal fine la società promuove la costituzione di società con imprese o con consorzi di imprese operanti nel settore, partecipa al capitale di società, finanzia le società partecipate. Dette società o consorzi di imprese possono riguardare anche imprese con partecipazione di capitale estero, imprese alle quali partecipa la GEPI ed imprese o rami di imprese che svolgono attività ausiliarie in genere o di intermediazione nella circolazione dei beni.
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed uno dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI).
Il collegio sindacale, nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è costituito da un magistrato della Corte dei conti che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministero del tesoro".
L'articolo 2 è soppresso.
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Gli interventi della società "Ristrutturazione elettronica S.p.a." previsti dai precedenti articoli devono esaurirsi nel termine massimo di 5 anni dalla delibera di approvazione da parte del CIPI dei singoli piani specifici di cui al precedente articolo 1.
La società "Ristrutturazione elettronica S.p.a." nel consociarsi con imprese o con consorzi di imprese ovvero nel partecipare al capitale di società già costituite, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1-ter, stipula un accordo con il quale gli altri soci si impegnano a riscattare, al termine del periodo di intervento previsto dal primo comma del presente articolo, le azioni o le quote sociali di cui la società "Ristrutturazione elettronica S.p.a." è titolare.
La società "Ristrutturazione elettronica S.p.a." è tenuta a promuovere la liquidazione delle società che, nei due esercizi sociali anteriori alla scadenza del periodo di intervento, abbiano registrato perdite, in ciascun esercizio, in misura superiore ad un terzo del capitale sociale.
Al termine del quinquennio di cui al primo comma, l'assemblea della società "Ristrutturazione elettronica S.p.a.", constatato l'esaurimento dello scopo sociale, ne delibera lo scioglimento".
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Il CIPI, con la delibera di approvazione dei piani specifici di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, può autorizzare la GEPI a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti il fabbisogno delle imprese o dei rami aziendali del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa, ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nei territori dei comuni aventi aree comprese nei territori dell'articolo 1 dello stesso testo unico.
Il CIPI provvederà, altresì, con apposite delibere, ad individuare le iniziative più idonee per favorire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti nei settori di cui al presente decreto per il restante territorio nazionale".
All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:
"Il trattamento d'integrazione salariale straordinario di cui al settimo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, è prorogato di ulteriori 6 mesi".
All'articolo 6:
i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
"Per gli interventi previsti dai primi quattro articoli del presente decreto è autorizzato il conferimento della somma di lire 200 miliardi al Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa. A tal fine il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al Fondo la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1982 e di lire 100 miliardi per l'anno 1983.
Parimenti il Fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) è aumentato di lire 5 miliardi per l'anno 1982 e di lire 5 miliardi per l'anno 1983 mediante versamento da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore del predetto ente.
Per gli interventi previsti dall'articolo 4 del presente decreto è autorizzato il conferimento della somma di lire 30 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'Ente partecipazioni e finanziamenti industria manifatturiera (EFIM), all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) di concorrere all'ulteriore aumento del capitale sociale della GEPI S.p.a. A tal fine il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 7 miliardi 500 milioni per l'anno 1982 e di lire 7 miliardi 500 milioni per l'anno 1983. Parimenti i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati, ciascuno, di lire 2 miliardi 500 milioni per gli anni 1982 e 1983 mediante versamento da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore dei predetti enti"; il quinto comma è sostituito dal seguente:
"In attesa della definizione legislativa del provvedimento di cui al precedente comma, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Fondo e agli Enti di cui al presente articolo le anticipazioni necessarie per consentire a questi di effettuare gli apporti finanziari previsti dal presente decreto".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1982

PERTINI SPADOLINI - MARCORA - DE MICHELIS - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA