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DECRETO-LEGGE 21 marzo 1988, n. 86

Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonchè per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/03/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 (in G.U. 21/05/1988, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
Testo in vigore dal: 23-3-1988
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in
materia previdenziale, di occupazione  giovanile  e  di  mercato  del
lavoro,  nonche'  di  provvedere   al   potenziamento   del   sistema
informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 marzo 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
per la funzione pubblica; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1.  Il  termine  di  attuazione   del   piano   straordinario   per
l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della legge  11  aprile
1986, n. 113, e' differito al 31 dicembre  1988,  fermo  restando  lo
stanziamento di cui all'articolo 2 della legge medesima. 
  2. In deroga all'articolo 1 della citata legge n. 113 del  1986,  i
progetti possono prevedere l'assunzione di giovani con anzianita'  di
iscrizione nella lista di collocamento inferiore  a  dodici  mesi,  a
condizione che si tratti di giovani in cerca di occupazione  i  quali
abbiano conseguito da almeno  dodici  mesi  la  laurea,  il  diploma,
ovvero l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21
dicembre 1978,  n.  845,  e  che  i  progetti  prevedano  periodi  di
formazione teorica per un numero di ore non inferiore a duecento.