LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845

Legge-quadro in materia di formazione professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal: 14-1-1979
                              Art. 14.
                      (Attestato di qualifica)

  Al   termine   dei  corsi  di  formazione  professionale  volti  al
conseguimento   di   una   qualifica,  gli  allievi  che  vi  abbiano
regolarmente   partecipato   sono   ammessi  alle  prove  finali  per
l'accertamento  dell'idoneita'  conseguita.  Tali  prove  finali, che
devono  essere  conformi  a  quanto  previsto dall'articolo 18, primo
comma,  lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici,
composte  nei  modi  previsti  dalle  leggi  regionali,  delle  quali
dovranno  comunque  far parte esperti designati dalle amministrazioni
periferiche  del  Ministero della pubblica istruzione e del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, nonche' esperti designati
  dalle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  dei datori di
  lavoro.
Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono
attestati,  rilasciati  dalle regioni, in base ai quali gli uffici di
collocamento  assegnano  le qualifiche valide ai fini dell'avviamento
al lavoro e dell'inquadramento aziendale.
  Gli  attestati  di cui sopra costituiscono titolo per la ammissione
ai pubblici concorsi.