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DECRETO-LEGGE 29 marzo 1991, n. 108

Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/4/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 giugno 1991, n. 169 (in G.U. 04/06/1991, n.129).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1994)
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Testo in vigore dal:  5-4-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trattamenti di disoccupazione, di integrazione salariale, di pensionamento anticipato, di collocamento della manodopera, nonché di assicurare il finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione e di taluni lavori nelle aree napoletana e palermitana e di disciplinare la normativa sui contratti di formazione e lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1991;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1

Norme in materia di trattamenti di disoccupazione
1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.
2. A decorrere dall'anno 1990, è confermata l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai punti 8° e 9° dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. A decorrere dalla stessa data, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ivi comprese quelle in materia di contribuzione, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa svolta.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dall'Istituto medesimo.
4. Per i periodi anteriori al 1' gennaio 1990, i lavoratori ai quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire il diritto a pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48' anno di età se donne ed il 53' anno di età se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianità prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa è pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1' gennaio di ciascun anno.
5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attività lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza.
6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figura- tive di cui al comma 4 sono versate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con utilizzo delle residue disponibilità derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b).