LEGGE 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 7-3-2015
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 24. 
                  (Gestione prestazioni temporanee 
                     ai lavoratori dipendenti). 
 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per  l'assicurazione
contro la disoccupazione  involontaria,  ivi  compreso  il  Fondo  di
garanzia per il trattamento di fine rapporto  e  per  l'assicurazione
contro la turbercolosi, la cassa per  l'integrazione  guadagni  degli
operai dell'industria,  la  cassa  per  l'integrazione  guadagni  dei
lavoratori dell'edilizia, la cassa per  l'integrazione  salariale  ai
lavoratori agricoli, la cassa unica per  gli  assegni  familiari,  la
cassa per il trattamento di richiamo alle  armi  degli  impiegati  ed
operai privati, la gestione per i trattamenti economici  di  malattia
di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo
per  il   rimpatrio   dei   lavoratori   extra-comunitari   istituito
dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni  altra
forma di previdenza a carattere temporaneo  diversa  dalle  pensioni,
sono fuse in una  unica  gestione  che  assume  la  denominazione  di
"Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti". 
  2. La  predetta  gestione,  alla  quale  affluiscono  i  contributi
afferenti ai preesistenti fondi,  casse  e  gestioni,  ne  assume  le
attivita' e la passivita' ed eroga le relative prestazioni. 
  3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e soppresso
il Fondo per gli  assuntori  dei  servizi  delle  ferrovie,  tranvie,
filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi  economici
collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11  dicembre  1942.  La  residua
attivita' patrimoniale, come da bilancio  consuntivo  della  gestione
del predetto fondo, e contabilizzata nella gestione  dei  trattamenti
familiari di cui al comma 1. 
  4. Il bilancio della gestione e unico  ed  evidenzia  per  ciascuna
forma  di  previdenza  le  prestazioni  e  il   correlativo   gettito
contributivo. 
                                                          (10) ((14)) 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che
"A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai  nuovi  eventi  di
disoccupazione  verificatisi  a  decorrere  dalla  predetta  data  e'
istituita, presso la Gestione prestazioni  temporanee  ai  lavoratori
dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,  n.  88,
l'Assicurazione sociale per l'impiego  (ASpI),  con  la  funzione  di
fornire  ai  lavoratori  che  abbiano  perduto  involontariamente  la
propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)
che "A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso  la  Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui  all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito  dell'Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo  2  della  legge  28
giugno  2012,  n.  92,  una  indennita'  mensile  di  disoccupazione,
denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI)», avente la funzione di fornire una  tutela  di  sostegno  al
reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che  abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione".