LEGGE 9 marzo 1971, n. 98

Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 23-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  La  domanda  di  assunzione  nelle  categorie  non  di ruolo di cui
all'articolo  1,  diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dovra'  essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
dalla  data  del  licenziamento o, se questo sia gia' avvenuto, dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
  Sul  formale inquadramento delibera, entro 120 giorni dalla data di
ricezione  della  domanda,  una  apposita  commissione  nominata  dal
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto, con il Ministro
per  il  tesoro,  e composta da un magistrato del Consiglio di Stato,
che  la  presiede,  da  sei funzionari delle carriere direttive dello
Stato   e   da   tre  rappresentanti  del  personale  interessato.  I
provvedimenti della commissione sono definitivi. ((2))
  Il  personale che ottiene l'inquadramento e' assegnato alle singole
amministrazioni,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  con  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro
per il tesoro, sentite le amministrazioni interessate.
  In  relazione  al numero dei dipendenti non di ruolo assegnati alle
singole  amministrazioni  e  sino  alla  cessazione  dal  servizio  o
all'inquadramento  in  ruolo  degli interessati sono lasciati vacanti
altrettanti  posti nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli
organici  o,  se  trattisi  di operai, nella dotazione organica della
corrispondente  categoria.  Questa  disposizione non concerne i posti
riservati   ai   concorsi  gia  indetti  alla  data  del  decreto  di
assegnazione,  nonche'  a  quelli  previsti  per  la  sistemazione di
particolari categorie di personale che abbiano prestato servizio alle
dipendenze  delle  amministrazioni  dello Stato, ed, infine, a quelli
per i quali speciali norme consentono l'assunzione degli idonei oltre
i normali limiti.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla
L.  6  agosto  2008,  n.133,  ha  disposto  (con l'art. 68, comma 14,
lettera c)) che e' soppressa la " Commissione per l'inquadramento del
personale   gia'   dipendente  da  organismi  militari  operanti  nel
territorio  nazionale  nell'ambito  della  Comunita' Atlantica di cui
all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98."