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DECRETO-LEGGE 4 settembre 1987, n. 366

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonchè interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 novembre 1987, n. 452 (in G.U. 04/11/1987, n.258). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1999)
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Testo in vigore dal:  4-11-1987
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Art. 2

1. La GEPI è autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per un massimo complessivo di 6.500 unità, delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni, nonché di dipendenti licenziati, nei territori sopra citati, da imprese in amministrazione straordinaria nel limite massimo globale non superiore a 3.000 unità.
((
2. La GEPI provvede, altresì, nel caso ricorrano le condizioni definite dal CIPI con la delibera di cui al comma 1, all'acquisizione, dalle società o imprese che procedono ai licenziamenti, dei mezzi produttivi e degli immobili pertinenti, utilizzabili ai fini delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1
))
3. Le deliberazioni del CIPI di cui al comma 1, devono indicare espressamente le società di appartenenza ed il numero dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione.
4. Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni.
5. In deroga alla normativa vigente, la GEPI può effettuare, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, a favore di aziende del settore tessile ubicate nel comune di Lucca
((, dell'azienda metalmeccanica del gruppo SIMA di Iesi e di aziende tessili (anche iuta), di media dimensione, ubicate in zone dell'Italia centrale, segnate da una forte caduta dei livelli di occupazione))
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