LEGGE 22 marzo 1971, n. 184

Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/1977)
Testo in vigore dal: 13-5-1971
                               Art. 5.

  L'Ente  partecipazioni  e  finanziamento  industria  manifatturiera
(EFIM),  l'Ente  nazionale  idrocarburi  (ENI),  l'Istituto mobiliare
italiano  (IMI)  e  l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)
sono  autorizzati  a  costituire una societa' finanziaria per azioni.
Tale  societa',  per  concorrere al mantenimento ed all'accrescimento
dei  livelli di occupazione compromessi da difficolta' transitorie di
imprese  industriali,  effettua  interventi  sulla  base  di piani di
riassetto o riconversione, atti a comprovare la concreta possibilita'
del risanamento delle imprese interessate, nelle seguenti forme:
    1) assumere partecipazioni in societa' industriali che versino in
condizioni  di  difficolta'  finanziaria  o gestionale, giudicate, in
base al piano di riassetto o riconversione, transitorie e superabili,
al  fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione
delle  imprese  e  per  una  successiva cessione delle partecipazioni
stesse;
    2)  costituire o concorrere a costituire societa' per la gestione
o  per  il  rilievo  di  aziende industriali al fine di realizzare le
migliori condizioni per la riorganizzazione di aziende e per una loro
successiva cessione;
    3)   concedere  finanziamenti,  anche  a  tassi  agevolati,  alle
societa' di cui ai numeri 1) e 2).
  Gli  interventi  della  societa'  finanziaria ai sensi del presente
articolo possono essere condizionati dalla stessa societa', oltre che
all'approvazione  del  piano  di  riassetto o di riconversione, anche
all'assunzione di particolari obblighi da parte degli azionisti delle
societa'  titolari  delle  aziende  industriali  oggetto d'intervento
della societa' finanziaria.
  Il CIPE delibera le direttive alle quali deve attenersi la societa'
finanziaria sopra indicata.