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LEGGE 6 febbraio 1985, n. 15

Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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  • FINANZIAMENTO DELLE SPESE DA EFFETTUARSI ALL'ESTERO

    Capo I
    PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO
  • 1
  • agg.1
  • orig.
  • 2
  • 3
  • 4
  • GESTIONE DI UTILIZZAZIONE DEI CONTI CORRENTI
    VALUTA TESORO
  • 5
  • orig.
  • 6
  • 7

  • SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ORDINAZIONE DELLE SPESE
    ALL'ESTERO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER LA PRESENTAZIONE
    DEI RENDICONTI.
  • 8
  • NORME FINALI E TRANSITORIE
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-3-1985

Art. 8


Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono introdotte norme per lo snellimento delle procedure delle spese da ordinarsi ed effettuarsi all'estero, ivi comprese quelle in economia, e per l'adeguamento delle procedure stesse e dell'attività all'estero dei funzionari amministrativi del Ministero degli affari esteri con qualifica dirigenziale ai principi ed alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Nello stesso regolamento sono disciplinati, secondo criteri di massima semplificazione procedurale e documentale, le modalità ed i termini per la presentazione dei rendiconti relativi alle spese di cui al comma precedente e per il loro riscontro amministrativo.