LEGGE 6 febbraio 1985, n. 15

Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
  • Articoli
  • FINANZIAMENTO DELLE SPESE DA EFFETTUARSI ALL'ESTERO

    Capo I
    PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO
  • 1
  • agg.1
  • orig.
  • 2
  • 3
  • 4
  • GESTIONE DI UTILIZZAZIONE DEI CONTI CORRENTI
    VALUTA TESORO
  • 5
  • orig.
  • 6
  • 7

  • SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ORDINAZIONE DELLE SPESE
    ALL'ESTERO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER LA PRESENTAZIONE
    DEI RENDICONTI.
  • 8
  • NORME FINALI E TRANSITORIE
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-1985
                               Art. 8.

  Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro degli
affari  esteri,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, vengono
introdotte  norme  per  lo snellimento delle procedure delle spese da
ordinarsi ed effettuarsi all'estero, ivi comprese quelle in economia,
e   per   l'adeguamento   delle  procedure  stesse  e  dell'attivita'
all'estero  dei  funzionari amministrativi del Ministero degli affari
esteri  con  qualifica  dirigenziale  ai  principi  ed alle norme del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
  Nello  stesso  regolamento  sono  disciplinati,  secondo criteri di
massima  semplificazione procedurale e documentale, le modalita' ed i
termini  per  la  presentazione dei rendiconti relativi alle spese di
cui al comma precedente e per il loro riscontro amministrativo.