DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
                      Fondo sanitario nazionale 
  1. Il Fondo sanitario  nazionale  di  parte  corrente  e  in  conto
capitale e' alimentato  interamente  da  stanziamenti  a  carico  del
bilancio dello Stato ed il suo  importo  e'  annualmente  determinato
dalla legge  finanziaria  tenendo  conto,  limitatamente  alla  parte
corrente,  dell'importo  complessivo  presunto  dei   contributi   di
malattia attribuiti direttamente alle regioni. 
  2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale  complessivo
di cui al  comma  precedente,  prelevata  dalla  quota  iscritta  nel
bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le
parti  di  rispettiva  competenza,  e'  trasferita  nei  capitoli  da
istituire nello stato di previsione del Ministero  della  sanita'  ed
utilizzata per il finanziamento di: 
    a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da: 
      1) Istituto superiore  di  sanita'  per  le  tematiche  di  sua
competenza; 
      2) Istituto superiore per la prevenzione  e  la  sicurezza  del
lavoro per le tematiche di sua competenza; 
      3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il
cui carattere  scientifico  sia  riconosciuto  a  norma  delle  leggi
vigenti; 
      4) istituti zooprofilattici sperimentali per  le  problematiche
relative all'igiene e sanita' pubblica veterinaria; 
    b) iniziative previste da leggi nazionali o dal  Piano  sanitario
nazionale riguardanti  programmi  speciali  di  interesse  e  rilievo
interregionale o nazionale per ricerche o  sperimentazioni  attinenti
gli aspetti gestionali, la  valutazione  dei  servizi,  le  tematiche
della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le  tecnologie  e
biotecnologie  sanitarie  e  le  attivita'  del  Registro   nazionale
italiano dei donatori di midollo osseo; 
    c)  rimborsi  alle  unita'  sanitarie  locali  ed  alle   aziende
ospedaliere,  tramite  le  regioni,  delle  spese   per   prestazioni
sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure
in Italia previa autorizzazione del Ministro della  sanita'  d'intesa
con il Ministro degli affari esteri. 
  A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di cui al  presente  comma
e' rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3,  lettera  d),  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. ((38)) 
  3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della  quota  individuata
ai sensi del  comma  precedente,  e'  ripartito  con  riferimento  al
triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in  coerenza
con le  previsioni  del  disegno  di  legge  finanziaria  per  l'anno
successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da  assicurare
alle  regioni  viene  determinata  sulla  base  di  un   sistema   di
coefficienti  parametrici,  in  relazione  ai  livelli  uniformi   di
prestazioni sanitarie in tutto il territorio  nazionale,  determinati
ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi: 
    a) popolazione residente; 
    b)  mobilita'  sanitaria  per  tipologia   di   prestazioni,   da
compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita' analitiche
per singolo caso  fornite  dalle  unita'  sanitarie  locali  e  dalle
aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome; 
    c)  consistenza  e  stato  di   conservazione   delle   strutture
immobiliari,   degli   impianti   tecnologici   e   delle   dotazioni
strumentali. 
  4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di
finanziamento  destinate  al  riequilibrio  a  favore  delle  regioni
particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori  qualitativi  e
quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare  riguardo  alla
capacita' di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche. 
  5.  Il  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente   assicura
altresi', nel corso del primo triennio di applicazione  del  presente
decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano
servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a  tutti
i cittadini rapportati agli standard di riferimento. 
  6. Le quote  del  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente,
assegnate alle regioni a  statuto  ordinario,  confluiscono  in  sede
regionale nel Fondo comune di  cui  all'articolo  8  della  legge  16
maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini
della determinazione del tetto massimo di indebitamento.  Tali  quote
sono utilizzate esclusivamente per  finanziare  attivita'  sanitarie.
Per le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  provincie  autonome  le
rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio. 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 87)
che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma  2,  del
decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e'  ridotta  di  20
milioni di euro, per l'anno 2012, in deroga alle disposizioni di  cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."