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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1998, n. 351

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2001)
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Testo in vigore dal:  20-4-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 509, comma 1, 510, comma 1, e 580, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;
Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è scaduto il termine per l'emissione del parere della competen te commissione parlamentare della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezi one consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Cessazione dal servizio
((01. I collocamenti a riposo per limiti di età del personale del comparto "Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione.))
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale, annualmente, il personale di cui al comma 1 può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni.
3. La domanda di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio si intende accolta alla scadenza del termine di cui al comma 2. Alla stessa data s'intende accolta la domanda di dimissioni, salvo che nei trenta giorni successivi essa non sia rifiutata o ritardata dall'amministrazione in quanto è in corso un procedimento disciplinare. Nel caso in cui l'accoglimento delle dimissioni sia ritardato, le stesse sono da intendere accolte dalla data di emanazione del relativo provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'articolo 509, commi 2, 3 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, nonché alle domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto il predetto trattenimento.
5. L'amministrazione è tenuta a verificare, entro apposita data che è fissata dal decreto di cui al comma 2, l'avvenuta maturazione del diritto al trattamento di quiescenza. Qualora il personale dimissionario non abbia maturato tale diritto, l'amministrazione glielo comunica entro il predetto termine al fine di consentirgli di chiedere, entro cinque giorni dalla comunicazione, il ritiro delle dimissioni. Trascorso tale termine la domanda non può essere ritirata. L'amministrazione è esonerata dal predetto adempimento qualora l'interessato abbia manifestato, nella domanda di dimissioni, la volontà di interrompere comunque il rapporto di impiego indipendentemente dall'aver maturato o meno il diritto al trattamento di quiescenza.