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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1998, n. 351

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2001)
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Testo in vigore dal:  12-12-1998 al: 19-4-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 509, comma 1, 510, comma 1, e 580, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;
Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è scaduto il termine per l'emissione del parere della competen te commissione parlamentare della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezi one consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Cessazione dal servizio
1. I collocamenti a riposo a domanda per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni dall'impiego del personale del comparto "Scuola" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale, annualmente, il personale di cui al comma 1 può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni.
3. La domanda di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio si intende accolta alla scadenza del termine di cui al comma 2. Alla stessa data s'intende accolta la domanda di dimissioni, salvo che nei trenta giorni successivi essa non sia rifiutata o ritardata dall'amministrazione in quanto è in corso un procedimento disciplinare. Nel caso in cui l'accoglimento delle dimissioni sia ritardato, le stesse sono da intendere accolte dalla data di emanazione del relativo provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'articolo 509, commi 2, 3 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, nonché alle domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto il predetto trattenimento.
5. L'amministrazione è tenuta a verificare, entro apposita data che è fissata dal decreto di cui al comma 2, l'avvenuta maturazione del diritto al trattamento di quiescenza. Qualora il personale dimissionario non abbia maturato tale diritto, l'amministrazione glielo comunica entro il predetto termine al fine di consentirgli di chiedere, entro cinque giorni dalla comunicazione, il ritiro delle dimissioni. Trascorso tale termine la domanda non può essere ritirata. L'amministrazione è esonerata dal predetto adempimento qualora l'interessato abbia manifestato, nella domanda di dimissioni, la volontà di interrompere comunque il rapporto di impiego indipendentemente dall'aver maturato o meno il diritto al trattamento di quiescenza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legisaltivi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti".
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia".
- Si riporta il testo del n. 35 dell'allegato 1 alla sopra citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
"35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola:
legge 14 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni; testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 510 e 580".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 509 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"1. Il personale di cui al presente titolo è collocato a riposo d'ufficio dal 1 settembre successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età: a domanda, dal 1 settembre successivo al compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento".
- Si riportano i testi degli articoli 510, comma 1, e 580, comma 1, del sopra citato testo unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297:
"Art. 510 (Dimissioni). - 1. Le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1 settembre successivo alla data in cui sono state presentate".
"Art. 580 (Dimissioni). - 1. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1 settembre successivo alla data in cui sono state presentate".
- Si riporta il testo del comma 74 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 66 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
"74. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini entro i quali, annualmente, il personale di ruolo può presentare o revocare le dimissioni. I commi 2 e 3 degli articoli 510 e 580 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 20 della sopra citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
"3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 509, commi 2, 3 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 (per il titolo v. nelle note alle premesse):
"Art. 509 (Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età). - 1. (Omissis).
2. Il personale in servizio al 1 ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età.
3. Il personale che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.
4. (Omissis).
5. Al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti".