LEGGE 3 giugno 1975, n. 160

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
Testo in vigore dal: 1-1-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 29.
                   Esercenti attivita' commerciali

  ((L'obbligo   di   iscrizione  nella  gestione  assicurativa  degli
esercenti  attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sussiste per i
soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
    a)  siano  titolari  o  gestori  in  proprio  di  imprese  che, a
prescindere  dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette
prevalentemente  con  il lavoro proprio e dei componenti la famiglia,
ivi  compresi  i  parenti  e  gli affini entro il terzo grado, ovvero
siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
    b)  abbiano  la  piena  responsabilita'  dell'impresa ed assumano
tutti  gli  oneri  ed  i  rischi  relativi  alla  sua  gestione. Tale
requisito  non  e'  richiesto  per i familiari coadiutori preposti al
punto  di  vendita  nonche'  per i soci di societa' a responsabilita'
limitata;
    c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di
abitualita' e prevalenza;
    d)  siano  in  possesso,  ove previsto da leggi o regolamenti, di
licenze  o  autorizzazioni  e/o  siano  iscritti  in albi, registri o
ruoli)).
  Il  contributo  di cui alla lettera a) dell'articolo 38 della legge
27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'articolo 2 della
legge  25  novembre 1971, n. 1088, e' posto a carico degli assicurati
limitatamente a coloro per i quali l'obbligo assicurativo sussiste in
conseguenza   dell'abolizione   del   limite   di   reddito  previsto
dall'articolo  1,  lettera  a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397,
nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n.
1088.
  Alla  lettera  c)  dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n.
1088, sono aggiunte le seguenti classi:
    6ª classe: reddito da L. 5.000.001 a L. 7.000.000;
    7ª classe: reddito da L. 7.000.001 a L. 10.000.000;
    8ª classe: reddito oltre L. 10.000.000.
  Il   reddito   derivante   dall'attivita'  dell'impresa  e'  quello
accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.