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LEGGE 3 giugno 1975, n. 160

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
Testo in vigore dal:  1-1-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 29

Esercenti attività commerciali
((L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli))
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Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, è posto a carico degli assicurati limitatamente a coloro per i quali l'obbligo assicurativo sussiste in conseguenza dell'abolizione del limite di reddito previsto dall'articolo 1, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088.
Alla lettera c) dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088, sono aggiunte le seguenti classi:
6ª classe: reddito da L. 5.000.001 a L. 7.000.000;
7ª classe: reddito da L. 7.000.001 a L. 10.000.000;
8ª classe: reddito oltre L. 10.000.000.
Il reddito derivante dall'attività dell'impresa è quello accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.