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LEGGE 25 novembre 1971, n. 1088

Modificazioni della legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.

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Testo in vigore dal:  5-1-1972

Art. 2


L'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dal seguente:
"Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:
a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 3.000 per ogni assistibile (titolari di imprese e familiari coadiutori, e rispettivi familiari a carico) comprensivo di quello previsto dal decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 968, convertito in legge 23 dicembre 1967, n. 1243. Resta salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2 del sopracitato decreto;
b) con un contributo unitario annuo a carico di ciascun esercente attività commerciale, per sé e per ciascun familiare assistibile, determinato in misura tale che il gettito globale copra il 50 per cento del fabbisogno al netto delle entrate di cui alla lettera a), di ciascuna cassa mutua provinciale.
Qualora il reddito imponibile annuo dell'esercizio commerciale ai fini dell'imposta di ricchezza mobile non superi l'importo di lire 500.000 il contributo unitario annuo a carico di ciascun esercente attività commerciale, per sé e per ciascun familiare assistibile, di cui al precedente comma, verrà ridotto alla metà;
c) con un contributo annuo a carico di ciascun titolare d'impresa, determinato in misura tale che il gettito globale copra il residuo 50 per cento del fabbisogno, e ragguagliato all'imponibile annuo di ricchezza mobile secondo le seguenti classi:
I classe reddito fino a lire 1.000.000;
II classe reddito da lire 1.000.001 a lire 2.000.000;
III classe reddito da lire 2.000.001 a lire 3.000.000;
IV classe reddito da lire 3.000.001 a lire 4.000.000;
V classe reddito da lire 4.000.001 a lire 5.000.000.
Il contributo delle varie classi sarà determinato secondo una progressione aritmetica, la cui ragione sarà pari all'ammontare del contributo della prima classe.
L'ammontare dei contributi di cui alle lettere b) e c) dovrà essere stabilito dall'assemblea generale della cassa mutua provinciale nella riunione indetta per la approvazione del bilancio preventivo.
Un'aliquota del 20 per cento dei contributi previsti alla lettera a) è destinata alla Federazione nazionale per la costituzione di un fondo di solidarietà nazionale che sarà ripartito fra quelle casse mutue che presentino necessità di bilancio per il maggior costo dell'assistenza, ovvero per esigenze dovute a deficienti attrezzature sanitarie, ovvero per particolari necessità per eventi straordinari.
È concessa facoltà agli enti comunali di assistenza di versare alle casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, i contributi dovuti, agli effetti della presente legge, per sé e per i familiari a carico di cui al precedente articolo 3, dagli esercenti attività commerciali particolarmente bisognosi.
Il versamento dei contributi di cui al comma precedente è obbligatorio, da parte delle amministrazioni comunali, per gli esercenti attività commerciali iscritti negli elenchi dei poveri del comune, e per i loro familiari.
Le norme di cui ai precedenti due commi si applicano limitatamente alle prestazioni contemplate nella presente legge".