DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
Testo in vigore dal: 31-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14. 
                        Diritti dei cittadini 
  1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle  strutture  e
delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei  cittadini  utenti  del
Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanita' definisce  con
proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  i  contenuti  e  le
modalita' di utilizzo degli indicatori  di  qualita'  dei  servizi  e
delle prestazioni sanitarie relativamente alla  personalizzazione  ed
umanizzazione  dell'assistenza,  al  diritto  all'informazione,  alle
prestazioni alberghiere, nonche' dell'andamento  delle  attivita'  di
prevenzione delle malattie. A tal fine  il  Ministro  della  sanita',
d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica e con il Ministro degli affari sociali, puo'  avvalersi
anche della collaborazione delle universita', del Consiglio nazionale
delle ricerche, delle organizzazioni rappresentative degli  utenti  e
degli  operatori  del  Servizio  sanitario  nazionale  nonche'  delle
organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti. 
  2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori  per  la
verifica,  anche  sotto  il  profilo  sociologico,  dello  stato   di
attuazione  dei  diritti  dei  cittadini,   per   la   programmazione
regionale, per la definizione degli investimenti  di  risorse  umane,
tecniche e finanziarie. Le regioni promuovono  inoltre  consultazioni
con i cittadini e  le  loro  organizzazioni  anche  sindacali  ed  in
particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti
al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei
servizi. Tali soggetti dovranno comunque essere  sentiti  nelle  fasi
dell'impostazione  della  programmazione  e  verifica  dei  risultati
conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali
materie.  ((Per  le  finalita'  del  presente  articolo,  le  regioni
prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni dei  cittadini
e del volontariato impegnato nella tutela  del  diritto  alla  salute
nelle attivita' relative alla programmazione,  al  controllo  e  alla
valutazione dei servizi sanitari a  livello  regionale,  aziendale  e
distrettuale,)) Le regioni determinano altresi'  le  modalita'  della
presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di  tutela
dei  diritti,  anche  attraverso  la  previsione  di   organismi   di
consultazione degli stessi presso le unita'  sanitarie  locali  e  le
aziende ospedaliere. 
  3. Il Ministro  della  sanita',  in  sede  di  presentazione  della
relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in  merito  alla
tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all'attuazione degli
indicatori di qualita'. 
  4. Al fine di favorire l'orientamento dei  cittadini  nel  Servizio
sanitario  nazionale,  le  unita'  sanitarie  locali  e  le   aziende
ospedaliere  provvedono  ad   attivare   un   efficace   sistema   di
informazione  sulle  prestazioni  erogate,   sulle   tariffe,   sulle
modalita' di accesso  ai  servizi.  Le  aziende  individuano  inoltre
modalita' di raccolta ed  analisi  dei  segnali  di  disservizio,  in
collaborazione con le organizzazioni rappresentative  dei  cittadini,
con le organizzazioni di volontariato e di  tutela  dei  diritti.  Il
direttore generale  dell'unita'  sanitaria  locale  ed  il  direttore
generale dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno,
apposita  conferenza  dei  servizi  quale  strumento  per  verificare
l'andamento dei  servizi  anche  in  relazione  all'attuazione  degli
indicatori di qualita' di cui  al  primo  comma,  e  per  individuare
ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora
il direttore generale non provveda,  la  conferenza  viene  convocata
dalla regione. 
  5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio,  a
richiesta  degli  assistiti,  adottano  le  misure   necessarie   per
rimuovere i disservizi che incidono sulla  qualita'  dell'assistenza.
Al fine di garantire la tutela  del  cittadino  avverso  gli  atti  o
comportamenti con i quali si nega o si limita  la  fruibilita'  delle
prestazioni  di  assistenza  sanitaria,  sono  ammesse  osservazioni,
opposizioni, denunce o reclami  in  via  amministrativa,  redatti  in
carta semplice, da presentarsi entro quindici giorni, dal momento  in
cui l'interessato abbia avuto conoscenza  dell'atto  o  comportamento
contro cui intende osservare od opporsi, da  parte  dell'interessato,
dei suoi parenti o affini,  degli  organismi  di  volontariato  o  di
tutela dei diritti  accreditati  presso  la  regione  competente,  al
direttore generale dell'unita' sanitaria locale  o  dell'azienda  che
decide in via definitiva o comunque provvede entro  quindici  giorni,
sentito il direttore  sanitario.  La  presentazione  delle  anzidette
osservazioni ed opposizioni non impedisce ne preclude la proposizione
di impugnative in via giurisdizionale. 
  6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del
medico e del presidio di cura, il Ministero  della  sanita'  cura  la
pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private
che erogano prestazioni di alta specialita', con l'indicazione  delle
apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonche' delle tariffe
praticate per le prestazioni piu' rilevanti. La  prima  pubblicazione
e' effettuata entro il 31 dicembre 1993. 
  7.  E'  favorita  la  presenza  e  l'attivita',  all'interno  delle
strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela  dei
diritti.  A  tal  fine  le  unita'  sanitarie  locali  e  le  aziende
ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri  a  carico  del
Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano  gli
ambiti e le modalita' della collaborazione, fermo restando il diritto
alla  riservatezza  comunque  garantito  al  cittadino   e   la   non
interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari;  le
aziende e gli organismi di  volontariato  e  di  tutela  dei  diritti
concordano  programmi  comuni  per   favorire   l'adeguamento   delle
strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei  cittadini.
I rapporti tra aziende ed organismi  di  volontariato  che  esplicano
funzioni di servizio  o  di  assistenza  gratuita  all'interno  delle
strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge  n.
266/91 e dalle leggi regionali attuative. 
  8. Le regioni, le unita' sanitarie locali e le aziende  ospedaliere
promuovono iniziative di formazione e di aggiornamento del  personale
adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la  tutela  dei
diritti dei cittadini, da realizzare  anche  con  il  concorso  e  la
collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali.