DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1986, n. 49

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986, n. 120 (in G.U. 26/04/1986, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/1986)
Testo in vigore dal: 26-4-1986
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10.

  1.  Le  disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'articolo 10
del   decreto-legge   29   gennaio   1983,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione
in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di
cessazione  dal servizio per morte o per invalidita' derivanti o meno
da  causa  di  servizio((purche' tali da impedire la prosecuzione del
rapporto di lavoro)).
  2.  Le  predette  disposizioni  non  si  applicano  nel caso in cui
l'interessato  abbia  compiuto  il sessantesimo anno di eta' ed abbia
versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni.