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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1986, n. 49

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986, n. 120 (in G.U. 26/04/1986, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/1986)
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Testo in vigore dal:  26-4-1986
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Art. 10

1. Le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio
((purché tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro))
.
2. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di età ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni.