DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
Testo in vigore dal: 30-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
Disciplina  dei   rapporti   per   l'erogazione   delle   prestazioni
                            assistenziali 
 
  1. Il rapporto tra il Servizio sanitario  nazionale,  i  medici  di
medicina generale ed i pediatri di libera scelta e'  disciplinato  da
apposite  convenzioni  di  durata  triennale  conformi  agli  accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo  4,  comma  9,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente  rappresentative  in  campo  nazionale.  La
rappresentativita' delle organizzazioni  sindacali  e'  basata  sulla
consistenza  associativa.  Detti  accordi  devono  tenere  conto  dei
seguenti principi: 
    0a)  prevedere  che  le  attivita'  e  le  funzioni  disciplinate
dall'accordo  collettivo  nazionale  siano  individuate  tra   quelle
previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo  1,
comma 2, nei limiti delle disponibilita' finanziarie complessive  del
Servizio sanitario  nazionale,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalle
singole regioni  con  riguardo  ai  livelli  di  assistenza  ed  alla
relativa copertura economica a carico del bilancio regionale; 
    a) prevedere che la scelta del medico e'  liberamente  effettuata
dall'assistito, nel rispetto di un limite. massimo di  assistiti  per
medico, ha validita' annuale ed e' tacitamente rinnovata; 
    b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta da  parte
dell'assistito nel  corso  dell'anno  nonche'  la  ricusazione  della
scelta  da  parte  del  medico,  qualora  ricorrano  eccezionali   ed
accertati motivi di incompatibilita'; 
    b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio,
garantire l'attivita' assistenziale per l'intero arco della  giornata
e per tutti i giorni della settimana,  nonche'  un'offerta  integrata
delle prestazioni dei medici di medicina generale,  dei  pediatri  di
libera scelta, della guardia medica, della  medicina  dei  servizi  e
degli  specialisti  ambulatoriali,  adottando   forme   organizzative
monoprofessionali, denominate aggregazioni  funzionali  territoriali,
che  condividono,  in  forma  strutturata,   obiettivi   e   percorsi
assistenziali, strumenti di valutazione della qualita' assistenziale,
linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche' forme  organizzative
multiprofessionali, denominate unita' complesse di cure primarie, che
erogano  prestazioni  assistenziali  tramite   il   coordinamento   e
l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a
rilevanza  sanitaria  tenuto  conto  della  peculiarita'  delle  aree
territoriali quali aree metropolitane, aree a  popolazione  sparsa  e
isole minori; 
    b-ter)    prevedere    che    per    le    forme    organizzative
multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare,  anche  per
il tramite del distretto sanitario, forme di finanziamento a budget; 
    b-quater) definire  i  compiti,  le  funzioni  ed  i  criteri  di
selezione del referente o del coordinatore delle forme  organizzative
previste alla lettera b-bis); 
    b-quinquies)  disciplinare  le  condizioni,  i  requisiti  e   le
modalita' con cui le regioni provvedono alla  dotazione  strutturale,
strumentale e di  servizi  delle  forme  organizzative  di  cui  alla
lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o  aziendali,  potendo
prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico  ad
ogni  medico   di   medicina   generale   nell'ambito   dei   modelli
organizzativi multi professionali nei quali e' prevista  la  presenza
oltre  che  del  collaboratore  di   studio,   anche   di   personale
infermieristico e dello psicologo, senza  ulteriori  oneri  a  carico
della finanza pubblica; 
    b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le quali  le  aziende
sanitarie  locali,  sulla  base  della  programmazione  regionale   e
nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano  gli  obiettivi  e
concordano i programmi di attivita' delle forme  aggregative  di  cui
alla lettera b-bis) e definiscono  i  conseguenti  livelli  di  spesa
programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attivita'
del distretto, anche avvalendosi di  quanto  previsto  nella  lettera
b-ter); 
    b-septies) prevedere che  le  convenzioni  nazionali  definiscano
standard relativi  all'erogazione  delle  prestazioni  assistenziali,
all'accessibilita' ed alla continuita' delle  cure,  demandando  agli
accordi integrativi regionali  la  definizione  di  indicatori  e  di
percorsi applicativi; 
    c) disciplinare gli ambiti e  le  modalita'  di  esercizio  della
libera professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato
alle  attivita'  in  libera  professione  non  rechi  pregiudizio  al
corretto e puntuale svolgimento  degli  obblighi  del  medico,  nello
studio medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte  in
attivita'  libero-professionale  siano  definite  nell'ambito   della
convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra  queste  e
le prestazioni incentivanti di cui alla lettera  d);  il  medico  sia
tenuto a  comunicare  all'azienda  unita'  sanitaria  locale  l'avvio
dell'attivita' in libera professione, indicandone sede ed  orario  di
svolgimento, al fine  di  consentire  gli  opportuni  controlli;  sia
prevista una preferenza nell'accesso a tutte le attivita' incentivate
previste dagli accordi integrativi  in  favore  dei  medici  che  non
esercitano attivita' libero-professionale strutturata  nei  confronti
dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione  sono
fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende  termali.
In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni
da    parte    dell'assistito    o    l'esercizio    di     attivita'
libero-professionale  al  di  fuori  delle  modalita'  e  dei  limiti
previsti dalla  convenzione  comportano  l'immediata  cessazione  del
rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale; 
    d) ridefinire la struttura  del  compenso  spettante  al  medico,
prevedendo una quota fissa per ciascun  soggetto  iscritto  alla  sua
lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite
in  convenzione;  una   quota   variabile   in   considerazione   del
raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attivita'  e
del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla
lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le
prestazioni  e  le  attivita'  previste  negli  accordi  nazionali  e
regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei  programmi  di  cui
alla lettera f); 
    e)  LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  13  SETTEMBRE  2012,  N.   158,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2012, N. 189; 
    f)  LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  13  SETTEMBRE  2012,  N.   158,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2012, N. 189; 
    f-bis) prevedere la possibilita'  per  le  aziende  sanitarie  di
stipulare  accordi   per   l'erogazione   di   specifiche   attivita'
assistenziali,  con  particolare  riguardo  ai  pazienti  affetti  da
patologia cronica, secondo  modalita'  e  in  funzione  di  obiettivi
definiti in ambito regionale; 
    g) disciplinare le modalita' di partecipazione  dei  medici  alla
definizione  degli  obiettivi  e  dei  programmi  di  attivita'   del
distretto e alla verifica del loro raggiungimento; 
    h) prevedere che l'accesso al ruolo  unico  per  le  funzioni  di
medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale  avvenga
attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta  annualmente
a  livello  regionale  e  secondo  un  rapporto   ottimale   definito
nell'ambito degli accordi regionali, in modo che  l'accesso  medesimo
sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  e  a
quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell'articolo  30
del medesimo decreto. Ai medici forniti dell'attestato o del  diploma
e' comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede  di
copertura delle zone  carenti,  con  l'attribuzione  di  un  adeguato
punteggio, che tenga conto anche dello  specifico  impegno  richiesto
per il conseguimento dell'attestato o del diploma; 
    h-bis) prevedere che  l'accesso  alle  funzioni  di  pediatra  di
libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una
graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale  e
secondo un  rapporto  ottimale  definito  nell'ambito  degli  accordi
regionali; 
    h-ter)  disciplinare  l'accesso  alle  funzioni  di   specialista
ambulatoriale del Servizio sanitario  nazionale  secondo  graduatorie
provinciali alle quali sia  consentito  l'accesso  esclusivamente  al
professionista fornito del titolo di specializzazione  inerente  alla
branca d'interesse; ((. Il requisito della  specializzazione  non  e'
richiesto per l'accesso  alle  funzioni  di  specialista  odontoiatra
ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale)); 
    i)  regolare  la  partecipazione  dei  medici   convenzionati   a
societa', anche cooperative, anche al fine di prevenire l'emergere di
conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi  medici
dai rapporti convenzionali in atto; 
    l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici accordi con i
medici gia' titolari di  convenzione  operanti  in  forma  associata,
secondo modalita' e in funzione di specifici  obiettivi  definiti  in
ambito convenzionale; 
    m) prevedere le modalita' con cui  la  convenzione  possa  essere
sospesa,  qualora  nell'ambito  della  integrazione  dei  medici   di
medicina  generale  e   dei   pediatri   di   libera   scelta   nella
organizzazione distrettuale, le unita' sanitarie locali attribuiscano
a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri  incarichi
temporanei  ritenuti  inconciliabili  con   il   mantenimento   della
convenzione. 
    m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale dei medici
di medicina generale dei pediatri di libera scelta con  i  farmacisti
delle farmacie pubbliche e private operanti  in  convenzione  con  il
Servizio sanitario nazionale, in riferimento alle disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009,  n.  69,  e  al  relativo
decreto legislativo di attuazione. 
    m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei  medici  all'assetto
organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna  regione,
al Sistema informativo nazionale, compresi gli  aspetti  relativi  al
sistema   della   tessera   sanitaria,   secondo   quanto   stabilito
dall'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e  successive  modificazioni,  nonche'   la   partecipazione   attiva
all'applicazione delle procedure  di  trasmissione  telematica  delle
ricette mediche. 
    m-quater) fermo  restando  quanto  previsto  dalla  lettera  0a),
prevedere modalita' e forme d'incentivo per i medici  inseriti  nelle
graduatorie affinche' sia garantito il servizio nelle zone carenti di
personale  medico  nonche'  specifiche  misure  alternative  volte  a
compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati. 
  1-bis. Le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere,
in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad  esaurimento,
nell'ambito del numero delle ore di  incarico  svolte  alla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  i
medici addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e di
medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai
sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978,  n.  833.  Entro  un
anno dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  19
giugno 1999, n. 229, le regioni possono individuare aree di attivita'
della emergenza territoriale e della medicina dei  servizi,  che,  al
fine del miglioramento dei servizi, richiedono  l'instaurarsi  di  un
rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 19  giugno  1999,  n.  229,
addetti a tali attivita', i quali al  31  dicembre  1998  risultavano
titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque  anni,
o comunque  al  compimento  del  quinto  anno  di  incarico  a  tempo
indeterminato, sono inquadrati a domanda  nel  ruolo  sanitario,  nei
limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate  nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e  previo  giudizio
di idoneita' secondo le procedure di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n.502.  Nelle  more  del
passaggio alla dipendenza,  le  regioni  possono  prevedere  adeguate
forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza
sanitaria territoriale con  attivita'  dei  servizi  del  sistema  di
emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilita' operativa, incluse
forme di mobilita' interaziendale. 
  2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e'  disciplinato
da convenzioni di durata triennale conformi agli  accordi  collettivi
nazionali stipulati a norma dell'art. 4,  comma  9,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali  di  categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
tener conto dei seguenti principi: 
    a)  le  farmacie  pubbliche  e   private   erogano   l'assistenza
farmaceutica per conto delle unita' sanitarie locali  del  territorio
regionale dispensando, su presentazione  della  ricetta  del  medico,
specialita'  medicinali,  preparati  galenici,  prodotti   dietetici,
presidi medico-chirurgici e altri  prodotti  sanitari  erogabili  dal
Servizio sanitario nazionale e  svolgendo,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dai Piani socio-sanitari regionali  e  previa  adesione  del
titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalita'  stabilite
dalle singole Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,  le
ulteriori funzioni di cui alla lettera  b-bis),  fermo  restando  che
l'adesione delle farmacie pubbliche e' subordinata all'osservanza dei
criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della  salute  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentito il Ministro dell'interno,  in  base  ai  quali
garantire il rispetto delle norme vigenti  in  materia  di  patto  di
stabilita' dirette agli enti locali,  senza  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e senza incrementi di personale nei limiti  previsti
dai livelli di assistenza; 
    b) per la dispensazione dei  prodotti  di  cui  alla  lettera  a)
l'unita' sanitaria locale corrisponde alla  farmacia  il  prezzo  del
prodotto erogato, al netto della eventuale  quota  di  partecipazione
alla spesa dovuta  dall'assistito.  Ai  fini  della  liquidazione  la
farmacia e' tenuta alla presentazione  della  ricetta  corredata  del
bollino o di altra  documentazione  comprovante  l'avvenuta  consegna
all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il  termine  fissato
dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera c) non possono
essere riconosciuti interessi superiore a quelli legali; 
    b-bis) provvedere a disciplinare: 
      1)  la  partecipazione  delle  farmacie  pubbliche  e   private
operanti in convenzione  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  di
seguito denominate farmacie, al servizio  di  assistenza  domiciliare
integrata  a  favore  dei  pazienti  residenti  o   domiciliati   nel
territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a  supporto
delle attivita' del medico di medicina generale  o  del  pediatra  di
libera  scelta.  L'azienda  unita'  sanitaria  locale  individua   la
farmacia competente all'erogazione del sevizio  per  i  pazienti  che
risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio in cui sussiste
condizione di promiscuita' tra piu' sedi  farmaceutiche,  sulla  base
del criterio  della  farmacia  piu'  vicina,  per  la  via  pedonale,
all'abitazione del paziente; nel caso in cui una farmacia  decida  di
non partecipare all'erogazione del servizio di assistenza domiciliare
integrata, per i pazienti  residenti  o  domiciliati  nella  relativa
sede,  l'azienda  unita'  sanitaria  locale  individua  la   farmacia
competente sulla base del criterio di cui al precedente  periodo.  La
partecipazione al servizio puo' prevedere: 
        1.1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci  e
dispositivi medici necessari; 
        1.2) la preparazione, nonche' la dispensazione  al  domicilio
delle  miscele  per  la  nutrizione  artificiale  e  dei   medicinali
antidolorifici,  nel  rispetto  delle   relative   norme   di   buona
preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel
rispetto delle  prescrizioni  e  delle  limitazioni  stabilite  dalla
vigente normativa; 
        1.3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei
farmaci a distribuzione diretta; 
        1.4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari,  di
infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di
specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia
o dal pediatra di libera scelta, fermo restando  che  le  prestazioni
infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la
farmacia, sono limitate a quelle di cui al numero 4) e alle ulteriori
prestazioni, necessarie allo  svolgimento  dei  nuovi  compiti  delle
farmacie, individuate con decreto  del  Ministro  dei  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali, sentita  la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
      2) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate
a garantire il corretto  utilizzo  dei  medicinali  prescritti  e  il
relativo monitoraggio; a favorire l'aderenza dei malati alle  terapie
mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi  di
farmacovigilanza. Tale collaborazione avviene  previa  partecipazione
dei farmacisti che vi operano ad appositi programmi di formazione; 
      3) la definizione di servizi di  primo  livello,  attraverso  i
quali le farmacie partecipano alla  realizzazione  dei  programmi  di
educazione sanitaria e di campagne di  prevenzione  delle  principali
patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione  generale
ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e  regionale,
ricorrendo a modalita' di informazione adeguate al tipo di  struttura
e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano; 
      4) la definizione di servizi  di  secondo  livello  rivolti  ai
singoli assistiti, in coerenza con  le  linee  guida  ed  i  percorsi
diagnostico-terapeutici previsti  per  le  specifiche  patologie,  su
prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico.  Gli  accordi
regionali definiscono le condizioni e le modalita' di  partecipazione
delle  farmacie  ai  predetti  servizi   di   secondo   livello;   la
partecipazione  alle   campagne   di   prevenzione   puo'   prevedere
l'inserimento delle farmacie tra i punti  forniti  di  defibrillatori
semiautomatici; 
      5) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi
di secondo livello di cui al numero 4, di prestazioni  analitiche  di
prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e
alle condizioni stabiliti con decreto, di natura  non  regolamentare,
del Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  restando  in
ogni caso esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche'  il
prelievo di sangue  o  di  plasma  mediante  siringhe  o  dispositivi
equivalenti; 
      6) le modalita' con cui nelle farmacie  gli  assistiti  possano
prenotare  prestazioni  di  assistenza  specialistica   ambulatoriale
presso le strutture sanitarie  pubbliche  e  private  accreditate,  e
provvedere al pagamento delle relative quote di  partecipazione  alla
spesa a carico del cittadino, nonche' ritirare i referti  relativi  a
prestazioni  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale  effettuate
presso le strutture sanitarie pubbliche  e  private  accreditate;  le
modalita' per il ritiro dei referti sono fissate, nel rispetto  delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n.  196,
recante il codice in materia protezione dei dati personali e in  base
a modalita', regole tecniche e misure di sicurezza, con  decreto,  di
natura non regolamentare, del Ministro del  lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
      7) i requisiti richiesti alle farmacie  per  la  partecipazione
alle attivita' di cui alla presente lettera; 
      8) la promozione della  collaborazione  interprofessionale  dei
farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione
con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale
e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle attivita'  di  cui
alla presente lettera; 
    c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina  delle
modalita' di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti  dei
corrispettivi nonche' l'individuazione di modalita' differenziate  di
erogazione   delle   prestazioni   finalizzate    al    miglioramento
dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche  in
deroga a quanto previsto alla precedente lettera b). 
    c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i  principi  e  i
criteri  per  la  remunerazione,  da  parte  del  Servizio  sanitario
nazionale, delle prestazioni e delle funzioni  assistenziali  di  cui
all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009,  n.  69,  e  al  relativo
decreto legislativo di attuazione,  fissando  il  relativo  tetto  di
spesa,  a  livello  nazionale,   entro   il   limite   dell'accertata
diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario
nazionale, per le regioni e per gli enti  locali,  dallo  svolgimento
delle suddette attivita' da parte delle farmacie,  e  comunque  senza
nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica;  all'accertamento
della predetta diminuzione  degli  oneri  provvedono  congiuntamente,
sulla base di  certificazioni  prodotte  dalle  singole  regioni,  il
Comitato e il  Tavolo  di  cui  agli  articoli  9  e  12  dell'Intesa
stipulata il 23 marzo 2005 in sede di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
    c-ter) fermi restando i  limiti  di  spesa  fissati  dall'accordo
nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla  singola  regione
di importo non superiore a quello accertato  dai  citati  Comitato  e
Tavolo  ai  sensi  della  lettera  c-bis),  gli  accordi  di  livello
regionale disciplinano le modalita' e i tempi dei  pagamenti  per  la
remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui
alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresi',  le
caratteristiche  strutturali   e   organizzative   e   le   dotazioni
tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le
quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla  fornitura  dei
servizi di secondo  livello,  entro  il  medesimo  limite  di  spesa;
eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti
di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino
che le ha richieste. 
  2-bis. Con atto di indirizzo  e  coordinamento,  emanato  ai  sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati  i
criteri per la valutazione: 
    a)  del  servizio  prestato   in   regime   convenzionale   dagli
specialisti  ambulatoriali  medici  e  delle  altre  professionalita'
sanitarie, al fine dell'attribuzione  del  trattamento  giuridico  ed
economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi  dell'articolo  34
della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
    b)  per  lo  stesso  fine,  del  servizio  prestato   in   regime
convenzionale  dai  medici  della  guardia  medica,  della  emergenza
territoriale e della medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano
proceduto o procedano ad instaurare il rapporto di impiego  ai  sensi
del comma 1-bis del presente articolo sia nel  testo  modificato  dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo introdotto
dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici e' data
facolta' di optare per il mantenimento della  posizione  assicurativa
gia' costituita presso  l'Ente  nazionale  previdenza  ed  assistenza
medici (ENPAM);  tale  opzione  deve  essere  esercitata  al  momento
dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente comma  e'
valutato con riferimento all'orario settimanale svolto  rapportato  a
quello dei medici e delle altre professionalita' sanitarie dipendenti
dalla azienda sanitaria. 
  2-ter. Con decreto del Ministro della sanita' e'  istituita,  senza
oneri  a  carico   dello   Stato,   una   commissione   composta   da
rappresentanti dei Ministeri della sanita', del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale e da  rappresentanti  regionali  designati  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, al  fine  di  individuare  modalita'
idonee  ad  assicurare  che  l'estensione  al  personale  a  rapporto
convenzionale, di cui  all'articolo  8  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, come modificato  dal  decreto  legislativo  19
giugno 1999, n.  229,  dei  limiti  di  eta'  previsti  dal  comma  1
dell'articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri  per
il  personale  medesimo.  L'efficacia  della  disposizione   di   cui
all'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30  dicembre
1992,  n.  502,  come  introdotto  dall'articolo   13   del   decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' sospesa fino  alla  attuazione
dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione  di
cui al presente comma. 
  3. Gli Ordini ed i Collegi professionali  sono  tenuti  a  valutare
sotto il profilo deontologico i  comportamenti  degli  iscritti  agli
Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti  agli
obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli
Ordini o dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale  per  gli
esercenti le professioni sanitarie. 
  4. Ferma  restando  la  competenza  delle  regioni  in  materia  di
autorizzazione e vigilanza sulle  istituzioni  sanitarie  private,  a
norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto  di
indirizzo  e  coordinamento,  emanato  d'intesa  con  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome, sentito il Consiglio superiore di sanita', sono definiti  i
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi  minimi  richiesti
per l'esercizio delle attivita' sanitarie da  parte  delle  strutture
pubbliche e private e la periodicita' dei controlli sulla  permanenza
dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento e'  emanato
entro il 31  dicembre  1993  nel  rispetto  dei  seguenti  criteri  e
principi direttivi: 
    a) garantire il perseguimento  degli  obiettivi  fondamentali  di
prevenzione, cura  e  riabilitazione  definiti  dal  Piano  sanitario
nazionale; 
    b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna  delle
fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario  nazionale
deve conseguire, giusta quanto disposto dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente  la  "Definizione  dei
livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano  sanitario
nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b); 
    c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle  attrezzature
al progresso scientifico e tecnologico; 
    d) assicurare l'applicazione delle  disposizioni  comunitarie  in
materia; 
    e) garantire l'osservanza delle norme nazionali  in  materia  di:
protezione antisismica, protezione antincendio, protezione  acustica,
sicurezza     elettrica,     continuita'     elettrica,     sicurezza
antinfortunistica, igiene dei  luoghi  di  lavoro,  protezione  dalle
radiazioni ionizzanti, eliminazione delle  barriere  architettoniche,
smaltimento dei  rifiuti,  condizioni  microclimatiche,  impianti  di
distribuzione  dei  gas,  materiali  esplodenti,  anche  al  fine  di
assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli  utenti  del
servizio; 
    f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in  classi
differenziate  in  relazione   alla   tipologia   delle   prestazioni
erogabili; 
    g)  prevedere  l'obbligo  di  controllo  della   qualita'   delle
prestazioni erogate; 
    h) definire i termini per l'adeguamento  delle  strutture  e  dei
presidi gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti  minimi,
al  fine  di  garantire  un  adeguato  livello  di   qualita'   delle
prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 
  8. Le unita' sanitarie locali, in  deroga  a  quanto  previsto  dai
precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio
alla data di entrata in vigore del  decreto  legislativo  7  dicembre
1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28
settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262,
e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per  il  suddetto  personale
valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23
dicembre 1978, n. 833,  e  dell'art.  4,  comma  9,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412. Entro il  triennio  indicato  al  comma  7  le
regioni possono inoltre individuare aree di  attivita'  specialistica
che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano  l'instaurarsi
di un rapporto  d'impiego.  A  questi  fini  i  medici  specialistici
ambulatoriali di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  28
settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano
esclusivamente attivita' ambulatoriale  da  almeno  cinque  anni  con
incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che  alla
medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il
Servizio sanitario nazionale o  con  altre  istituzioni  pubbliche  o
private, sono inquadrati, a domanda, previo  giudizio  di  idoneita',
nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero.  Con
regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  ai  sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  della  sanita'  di
concerto con i Ministri del tesoro e  della  funzione  pubblica  sono
determinati i tempi, le procedure e le modalita' per  lo  svolgimento
dei  giudizi  di  idoneita'.  In  sede  di  revisione  dei   rapporti
convenzionali in  atto,  l'accordo  collettivo  nazionale  disciplina
l'adeguamento dei rapporti medesimi alle  esigenze  di  flessibilita'
operativa, incluse la riorganizzazione degli  orari  e  le  forme  di
mobilita' interaziendale, nonche' i  criteri  di  integrazione  dello
specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale. Resta  fermo
quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n.449. 
  8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del corso  biennale
di formazione specifica in medicina generale possono presentare,  nei
termini  stabiliti,  domanda  per  l'inclusione   nella   graduatoria
regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli  incarichi  di
medicina generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il
corso non  sia  concluso  e  il  relativo  attestato  non  sia  stato
rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo
degli adempimenti regionali. L'attestato  di  superamento  del  corso
biennale  e'  prodotto  dall'interessato,  durante  il   periodo   di
validita' della graduatoria regionale,  unitamente  alla  domanda  di
assegnazione   delle   zone   carenti.   Il   mancato   conseguimento
dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993,  n.
355 (in G.U. 1a s.s. 4/8/1993, n. 32) ha dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del quarto comma del presente articolo.