DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 5-3-1967
                              Art. 86.
                   (Procedura per la stipulazione)

  La   procedura  per  la  stipulazione  dei  contratti  da  eseguire
all'estero   e'   regolata   dalle  norme  dell'ordinamento  italiano
compatibilmente con le norme e con le situazioni locali.