LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401

Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 29/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2013)
Testo in vigore dal: 31-10-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
                             (Istituti) 
  1. Gli Istituti attendono a  compiti  di  promozione  e  diffusione
della cultura e della lingua italiane negli  Stati  nei  quali  hanno
sede ((e negli altri Stati individuati  con  decreto  del  competente
direttore generale  del  Ministero,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze)). 
  2. Gli Istituti, per il perseguimento delle finalita' di  cui  alla
presente legge, sono dotati, nel quadro della funzione di indirizzo e
di vigilanza di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo  3,  di
autonomia operativa e finanziaria; la loro  gestione  finanziaria  e'
soggetta, sulla base dei bilanci  annuali,  al  controllo  consuntivo
della Corte dei Conti. 
  3. I criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli
Istituti sono stabiliti in un regolamento  emanato  con  decreto  del
Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro e  con  il  Ministro
per la  funzione  pubblica.  Tale  regolamento  disciplina  anche  le
modalita' della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale  degli
Istituti,  fermo  restando  l'obbligo  per  gli  Istituti  stessi  di
trasmettere annualmente  ai  Ministeri  degli  affari  esteri  e  del
tesoro, tramite la rappresentanza diplomatica o  l'ufficio  consolare
competente;  un  conto  consuntivo,  corredato   di   una   relazione
sull'attivita' svolta. 
  4. Il Ministro assegna  annualmente  una  dotazione  finanziaria  a
ciascun Istituto, a tal fine ripartendo  l'apposito  stanziamento  di
bilancio. 
  5. Gli Istituti sono istituiti nelle capitali  e  nelle  principali
citta'  degli  Stati  con  i  quali  l'Italia  intrattiene  relazioni
diplomatiche.  Essi  sono  istituiti  o  soppressi  con  decreto  del
Ministro, nei limiti delle risorse finanziarie previste nell'apposito
capitolo di bilancio del Ministero. 
  6. Per specifiche attivita' o settori di studio  e  di  ricerca,  e
comunque per finalita' di promozione culturale,  ivi  incluse  quelle
dell'insegnamento della lingua italiana, gli Istituti possono creare,
previa autorizzazione del Ministro, di concerto con il  Ministro  del
tesoro, sentita l'autorita' diplomatica  competente  per  territorio,
proprie sezioni distaccate, le cui spese di funzionamento ed  il  cui
personale sono a  carico  degli  Istituti  fondatori.  I  capi  delle
sezioni sono nominati dai direttori degli Istituti  tra  gli  addetti
agli Istituti stessi, di cui alla tabella A  allegata  alla  presente
legge.  Della  gestione  finanziaria  e  patrimoniale  rispondono   i
direttori degli Istituti fondatori. 
  7.  Presso  ogni  Istituto  e'  istituito  un  fondo   scorta   per
l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento
dell'Istituto stesso, il  cui  ammontare  iniziale  e'  disposto  con
decreto del  Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,
valutate le esigenze degli istituti interessati, anche sulla base dei
consuntivi  presentati  negli  anni  precedenti.   A   carico   delle
disponibilita' iscritte al capitolo 2652 dello  stato  di  previsione
del Ministero  per  l'anno  finanziario  1991  -  disponibilita'  che
vengono all'uopo aumentate, nel solo anno 1991, di lire 450 milioni -
viene costituito il predetto fondo scorta, da iscrivere  in  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero denominato: "Fondo a
disposizione  per   le   spese   necessarie   al   funzionamento   ed
all'attivita' degli Istituti di cultura". Le  modalita'  di  gestione
dei fondi scorta e  del  loro  adeguamento  mediante  utilizzo  delle
entrate  ordinarie   degli   Istituti   verranno   disciplinate   dal
regolamento di cui al comma 3 del presente articolo.