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DECRETO-LEGGE 20 giugno 1997, n. 175

Disposizioni urgenti in materia di attività liberoprofessionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-06-1997.
Decreto-Legge convertito dalla L. 7 agosto 1997, n. 272 (in G.U. 13/08/1997, n.188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/2000)
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Testo in vigore dal:  24-2-2000
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Art. 2

Modificazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662
1. L'ultimo periodo del comma 143 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: "Di conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 1997, non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'articolo 1."
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 febbraio 2000 n. 63 (in G.U. 1a s.s. 23/02/2000 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 20 giugno 1997, n. 175 (Disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 272, nella parte in cui rende applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'art. 1, comma 33, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)".