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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
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Testo in vigore dal:  1-1-1997
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Art. 10

Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo
1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive dell'indennità stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo al corrispondente anno.
3. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente la trattenuta è effettuata dai datori di lavoro ed è versata all'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e le dichiarazioni dei lavoratori ivi previste sono integrate dalla indicazione dell'ente o ufficio pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a tempo determinato, dalla indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a termine già svolti nel corso dell'anno solare di riferimento.
4. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini dell'applicazione del presente articolo, i lavoratori sono tenuti a produrre all'ente o ufficio erogatore della pensione dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno. Alle eventuali trattenute provvedono gli enti previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che sono, altresì, tenuti alla effettuazione delle trattenute nei casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro cui al comma 2 relativamente ai periodo lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del datore di lavoro ai sensi del comma 3.
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4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non cuulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base delle dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.
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5. I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali né danno luogo al diritto alle relative prestazioni.
6. Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con eslcusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente, nella loro interezza, e con quelli da lavoro autonomo nella misura per essi prevista dal comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero alla cessazione dal lavoro autonomo quale risulta dalla cancellazione dagli elenchi di categoria. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. Le pensioni e i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati, agli effetti del presente articolo, alle pensioni di vecchiaia, quando i titolari di esse compiono l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
8. Ai lavoratori, che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole.
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8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma 4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore
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