DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1968, n. 488

Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
Testo in vigore dal: 16-6-1994
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21.

  Per  l'applicazione  del  precedente  articolo  20 il lavoratore e'
tenuto  a  dichiarare  per  iscritto  al  proprio datore di lavoro la
propria  qualita' di pensionato. Il datore di lavoro, a seguito della
denuncia  o  comunque accertato che il proprio dipendente e' titolare
di   pensione   liquidata   a   carico   dell'assicurazione  generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia e i superstiti e sue
gestioni  speciali,  e' tenuto ad annotare tale circostanza sul libro
matricola ed ha altresi' l'obbligo di detrarre dalla retribuzione, al
netto delle integrazioni per carichi di famiglia comunque denominate,
una  somma pari all'importo della pensione o della quota di essa, non
dovuti  ai  sensi  del citato articolo 20, e di versarla all'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
  L'ammontare della detrazione e' determinato moltiplicando l'importo
della   trattenuta  giornaliera,  da  indicarsi  sul  certificato  di
pensione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per
il  numero  delle giornate retribuite del mese, fino ad un massimo di
26.
  Qualora   l'orario  settimanale  di  lavoro  previsto  dalle  norme
contrattuali  sia  ripartito  in un numero di giorni inferiore a sei,
l'ammontare  della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di
lavoro   e'  determinato  moltiplicando  l'importo  della  trattenuta
giornaliera di cui al comma precedente per sei.((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
  La  Corte  Costituzionale  con sentenza 26 maggio-8 giugno 1994, n.
221 (in G.U. 1a s.s 15/06/1994 n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  21  del  d.P.R.  27  aprile  1968,  n. 488
(Aumento   e  nuovo  sistema  di  calcolo  delle  pensioni  a  carico
dell'assicurazione  generale  obbligatoria),  cosi'  come  modificato
dall'art.  20  della  legge  30  aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti  pensionistici  e norme in materia di sicurezza sociale),
nella  parte  in  cui  non  prevede  che  nel  caso di lavoro a tempo
parziale   svolto  da  pensionati  l'ammontare  della  detrazione  da
effettuare   per   settimana  di  lavoro  sia  determinato  dividendo
l'importo  della  trattenuta  settimanale relativo all'orario normale
per  il numero delle ore corrispondenti a tal orario, e moltiplicando
il  risultato  per  il numero delle ore effettivamente lavorate nella
settimana."