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LEGGE 17 maggio 1983, n. 217

Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2001)
Testo in vigore dal:  5-5-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Attività professionali


Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo.
È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.
È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.
È organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.
È istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.
È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.
È guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.
È aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.
È guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.
È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale.
Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani.
Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge."