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DECRETO-LEGGE 29 marzo 1995, n. 97

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/4/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1995, n. 203 (in G.U. 30/05/1995, n.124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2001)
Testo in vigore dal:  5-5-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 10


(Disposizioni particolari).

1. ll comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:
"6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente.
Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il oncessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto".
2. All'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per 'film lungometraggio di produzione nazionalè si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q), del medesimo comma".
3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, le parole: "a decorrere dal 1 febbraio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 1997".
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purché sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di concessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.
5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N.
134. Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresì, nei limiti delle disponibilità di bilancio, stipulare contratti di prestazione professionale sulla base delle modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti, direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti possono essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995 è fatto divieto agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Per l'anno 1995 è consentita agli enti pubblici del settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'assunzione di personale a tempo determinato anche con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. (6)
6. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a.
7. All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità per l'esercizio 1994 sia i film per i quali è stata già presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia campione sia stata presentata alla autorità di Governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 giugno 1994".
8. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo le parole: "una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata" sono inserite le seguenti: "nell'esercizio finanziario 1995-1996".
9. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "La quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve essere imputata in primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante resta titolare dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo".
10. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso fondo", sono sostituite dalle seguenti: 'In aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, relativamente alla produzione e sui richiamati fondi di intervento - con esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo comma, numero 2, dell'articolo 2 della citata legge n. 819 del 1971, che resta destinata ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche - e di sostegno, rispettivamente per le industrie tecniche e le sale cinematografiche,";
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il tasso di riferimento di cui al presente articolo è pari a quello in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo".
11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione precedentemente esercitata.
12. All'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6 -bis. La garanzia tipica per le operazioni di credito cinematografico volte a incentivare la produzione nazionale cinematografica, è rappresentata dal film al quale il mutuo si riferisce e si articola nelle modalità di erogazione del medesimo per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il produttore, che abbia garantito, per la parte non assistita dal fondo di garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti, con i soli proventi del film e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni, estinto tali mutui, non potrà ottenere ulteriore ammissione al fondo di garanzia per il triennio successivo alla data del mancato pagamento. Analogo impedimento vale per le imprese o società di produzione che annoverino, tra gli amministratori o i soci, amministratori o soci di altra impresa o società di produzione che non abbia ammortizzato integralmente il mutuo".
13. All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, le parole: "per lo stesso numero di sale" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico".
14.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 135 ))
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15. Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia, è concesso, in favore dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Entro il 30 aprile 1996, l'Ente è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere, una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo.
16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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AGGIORNAMENTO (6)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134", che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera b), l'abrogazione del secondo periodo del comma 5 del presente articolo.