DECRETO-LEGGE 29 marzo 1995, n. 97

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/4/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1995, n. 203 (in G.U. 30/05/1995, n.124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2001)
Testo in vigore dal: 5-5-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
                     (Disposizioni particolari). 
 
  1. ll comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n.
465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988,  n.
556, e' sostituito dal seguente: 
"6. I beni risultanti dalla realizzazione  dei  progetti,  fino  alla
scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma  5,
lettera b), sono sottoposti a vincoli di  destinazione  e  d'uso  con
l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare  i
beni stessi, di preventiva autorizzazione da  parte  del  concedente.
Tale autorizzazione non  e'  richiesta  per  gli  atti  derivanti  da
procedure  esecutive  immobiliari.  Alla   data   di   scadenza   del
finanziamento il oncessionario puo' estinguere i vincoli versando  il
corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in  misura  non
inferiore all'ammontare del 10  per  cento  del  contributo  pubblico
complessivamente goduto". 
  2. All'articolo 4 della  legge  4  novembre  1965,  n.  1213,  come
sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.  26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n.  153,  il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
"4. Per 'film lungometraggio di produzione nazionale' si  intende  il
film di durata superiore a  75  minuti  postsincronizzato  in  lingua
italiana, realizzato da  imprese  produttrici  nazionali  con  troupe
italiana, che presenti complessivamente almeno due  delle  componenti
di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti  di  cui
alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui  alle  lettere
g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle  lettere  o),
p) e q), del medesimo comma". 
  3. Al comma 4 dell'articolo 30 della  legge  4  novembre  1965,  n.
1213, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge  14  gennaio
1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994,
n. 153, le parole: "a decorrere dal 1 febbraio 1995" sono  sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 1997". 
  4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della  legge
23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a  gruppi  di
artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma
attivita', purche'  sulla  base  di  una  convenzione  approvata  dal
consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalita'  di
incentivare la professionalizzazione del  rapporto  di  lavoro  delle
masse artistiche e  sempre  che  la  stessa  non  comporti  nocumento
diretto o indiretto per l'ente, costituisca  un  vantaggio  economico
per lo stesso in termini  di  concessione,  totale  o  parziale,  dei
diritti  radiofonici   e   televisivi,   e   preveda   la   eventuale
trasformazione programmata del rapporto di lavoro  da  dipendente  ad
autonomo. 
  5. Gli enti  lirici  e  le  istituzioni  concertistiche  assimilate
possono procedere ad assunzioni di personale a  tempo  indeterminato,
negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi
dell'articolo 3 della legge 22 luglio  1977,  n.  426,  e  successive
modificazioni,   per   documentate   imprescindibili   esigenze    di
funzionamento; a tal fine gli enti e  le  istituzioni  devono  essere
autorizzati  dall'Autorita'  statale   competente   in   materia   di
spettacolo, previa dimostrazione della copertura  in  bilancio  della
relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e  il
Ministero del tesoro. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 
134. Per la realizzazione di manifestazioni musicali e  di  balletto,
gli enti lirici e tutte le istituzioni  musicali  possono,  altresi',
nei limiti delle disponibilita' di bilancio, stipulare  contratti  di
prestazione professionale sulla base delle modalita' stabilite  dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -   Dipartimento   dello
spettacolo,  con  cantanti  concertisti,  direttori   di   orchestra,
registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti
possono essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero  per  il
tramite di agenti o  rappresentanti  iscritti  in  apposito  albo  da
istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e
giustizia. Per l'anno 1995 e' fatto divieto agli enti lirici  e  alle
istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad  assunzioni  di
personale a tempo determinato,  salvo  che  si  tratti  di  personale
artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli,  nei
limiti  delle  disponibilita'  di  bilancio.  Per  l'anno   1995   e'
consentita agli enti  pubblici  del  settore  dello  spettacolo,  nei
limiti delle disponibilita' di bilancio, l'assunzione di personale  a
tempo determinato anche con  mansioni  amministrative  esclusivamente
per  esigenze  connesse  con  la  realizzazione   di   manifestazioni
ufficiali nell'ambito delle proprie finalita'  istituzionali,  previa
autorizzazione dell'autorita' di Governo  competente  in  materia  di
spettacolo, sentiti il Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  il
Ministero del tesoro. (6) 
  6. La Banca nazionale del lavoro e'  autorizzata  a  utilizzare  il
fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984,  n.  313,
al fine della concessione di contributi in conto interessi  a  favore
delle attivita' teatrali di prosa, per  il  calcolo  degli  interessi
passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10  maggio  1983,
n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n.  311,  per  le
operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del  lavoro  -
Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a. 
  7. All'articolo  4  del  decreto-legge  14  gennaio  1994,  n.  26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo
il comma 3 e' inserito il seguente: 
"3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il
rilascio degli attestati di qualita' per l'esercizio 1994 sia i  film
per i quali e' stata gia' presentata  istanza  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto e che a tale  data  non  siano
stati proiettati in pubblico,  sia  i  film  per  i  quali  la  copia
campione sia stata presentata alla autorita' di Governo competente in
materia di spettacolo prima della medesima  data.  In  tale  caso  il
termine per la presentazione delle domande e' prorogato al 30  giugno
1994". 
  8. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994,  n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n.  153,
dopo le parole: "una quota di  20  miliardi  del  suddetto  fondo  e'
utilizzata" sono inserite le  seguenti:  "nell'esercizio  finanziario
1995-1996". 
  9. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994,  n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n.  153,
dopo il primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  "La  quota  dei
proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve essere imputata in
primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal  fondo
di garanzia.  L'istituto  mutuante  resta  titolare  dei  diritti  di
utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del mutuo e
dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo". 
  10. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio  1994,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1  marzo  1994,  n.
153, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "In alternativa al mutuo  sul  fondo  di  cui  alla
legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di  sostegno  di  cui  alla
legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, puo' essere
concesso,  a  valere  sullo  stesso  fondo",  sono  sostituite  dalle
seguenti: 'In aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di  cui  alla
legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di  sostegno  di  cui  alla
legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, puo' essere
concesso sul fondo di cui all'articolo  27  della  legge  4  novembre
1965,  n.  1213,  e  successive  modificazioni,  relativamente   alla
produzione e sui richiamati fondi  di  intervento  -  con  esclusione
della quota parte del fondo  di  cui  al  secondo  comma,  numero  2,
dell'articolo 2 della  citata  legge  n.  819  del  1971,  che  resta
destinata ad interventi per  il  consolidamento  della  produzione  e
della  distribuzione  cinematografica  nazionale  e  delle  industrie
tecniche - e di sostegno, rispettivamente per le industrie tecniche e
le sale cinematografiche,"; 
    b) l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Il  tasso  di
riferimento di cui al presente articolo e' pari a  quello  in  vigore
alla data di stipula del contratto di mutuo". 
  11. Per l'anno 1995 i termini per  l'esercizio  della  facolta'  di
opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo 34  e  dal  quinto
comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno  successivo
a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; entro lo  stesso  termine  puo'  essere  revocata  l'opzione
precedentemente esercitata. 
  12. All'articolo 17 del  decreto-legge  14  gennaio  1994,  n.  26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, dopo
il comma 6 e' inserito il seguente: 
"6  -bis.  La  garanzia  tipica  per   le   operazioni   di   credito
cinematografico  volte  a   incentivare   la   produzione   nazionale
cinematografica, e' rappresentata dal  film  al  quale  il  mutuo  si
riferisce e si articola nelle modalita' di  erogazione  del  medesimo
per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il produttore,
che abbia  garantito,  per  la  parte  non  assistita  dal  fondo  di
garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti, con i soli proventi del
film e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque  anni,
estinto tali mutui, non potra' ottenere ulteriore ammissione al fondo
di  garanzia  per  il  triennio  successivo  alla  data  del  mancato
pagamento. Analogo impedimento vale per  le  imprese  o  societa'  di
produzione  che  annoverino,  tra  gli  amministratori  o   i   soci,
amministratori o soci di altra impresa o societa' di  produzione  che
non abbia ammortizzato integralmente il mutuo". 
  13. All'articolo 11, comma nono, della legge 4  novembre  1965,  n.
1213, e successive modificazioni, le parole: "per lo stesso numero di
sale" sono sostituite dalle seguenti: "per un  periodo  di  tre  anni
dalla prima proiezione in pubblico". 
  14. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 135 )). 
  15. Per la realizzazione delle iniziative per la  celebrazione  del
centenario della fondazione  dell'Ente  autonomo  della  Biennale  di
Venezia, e' concesso,  in  favore  dell'ente  stesso,  un  contributo
straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo  onere
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno  1995,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Entro il 30 aprile  1996,  l'Ente  e'
tenuto a presentare alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento dello spettacolo, che  la  trasmette  alle  Camere,  una
relazione  che  dia  conto  dettagliatamente  dell'utilizzazione  del
contributo. 
  16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Successivamente la Corte  Costituzionale,  con  sentenza  13  -  18
novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale del decreto  legislativo  23  aprile
1998, n. 134", che ha disposto, con l'art. 9, comma  1,  lettera  b),
l'abrogazione del secondo periodo del comma 5 del presente articolo.