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DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 26

Interventi urgenti in favore del cinema.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/1/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 marzo 1994, n. 153 (in G.U. 08/03/1994, n.55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/2001)
Testo in vigore dal:  5-2-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 17

Norme generali sui mutui
1. La concessione dei mutui alle imprese cinematografiche, a valere sui fondi statali, è deliberata, previa valutazione tecnico- economica, dalla società concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 7, a favore dei progetti che abbiano riportato il parere favorevole del Comitato per il credito cinematografico.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
1-bis. L'ammontare minimo del capitale versato dalle imprese cinematografiche che richiedono la concessione di mutui è determinato, per le società per azioni e per le società in accomandita per azioni in misura pari all'ammontare minimo richiesto dalle disposizioni del codice civile per il capitale delle predette società; per le società a responsabilità limitata, nella somma non inferiore a quaranta milioni di lire. Per le società in nome collettivo, per le società in accomandita semplice e le società cooperative il capitale deve essere di ammontare non inferiore al capitale sociale minimo richiesto dal presente decreto-legge per le società a responsabilità limitata e dello stesso importo deve essere il patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale. Per le domande di mutuo di cui al comma 1, già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ammontare del patrimonio è ininfluente. Ai fini dell'applicazione del comma 1, è ininfluente l'eventuale inizio della lavorazione del film ovvero la sua intervenuta ultima azione o proiezione nelle sale, purché successivi alla data di presentazione della domanda finalizzata ad ottenere il parere del Comitato per il credito cinematografico.
2. Il tasso di interesse applicato dalla società concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 7, sulle operazioni di mutuo per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione di opere filmiche nazionali è pari, per i film di produzione nazionale, al 40 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale in vigore al momento della stipula del contratto e, per i film assistiti dal fondo di garanzia, al 30 per cento del tasso medesimo. Sulle operazioni di mutuo a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio il tasso di interesse è pari al 40 per cento del predetto tasso di riferimento ed è pari al 30 per cento per gli investimenti ad elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'articolo 19, comma 2, e per gli investimenti nell'esercizio di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a), b), c) e d).
3. All'ammortamento dei mutui concessi per la produzione, distribuzione ed esportazione di film concorrono tutti i proventi del film in Italia ed all'estero di spettanza, rispettivamente, delle imprese di produzione, di distribuzione e di esportazione.
4. Per le opere assistite dal fondo di garanzia i proventi di spettanza dell'impresa produttrice vengono destinati proporzionalmente all'ammortamento del mutuo ed al recupero dell'investimento effettuato direttamente dalla impresa produttrice.
La quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve essere imputata in primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante resta titolare dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo. Sugli ulteriori proventi una quota pari al 7 per cento è destinata a favore degli autori italiani.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492))
.
6. Per i mutui assistiti dal fondo di garanzia, il recupero di quanto ancora dovuto, dopo la scadenza, fino all'estinzione, comunque, del residuo debito non assistito dal fondo di garanzia, avviene con le modalità concordate tra le parti sulla base di una relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento e secondo criteri e principi generali stabiliti con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per il credito cinematografico.
6-bis. La garanzia tipica per le operazioni di credito cinematografico volte a incentivare la produzione nazionale cinematografica, è rappresentata dal film al quale il mutuo si riferisce e si articola nelle modalità di erogazione del medesimo per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il film ed i proventi di spettanza del mutuatario, nonché, il capitale sociale ovvero il patrimonio aziendale del richiedente, rappresentano le sole garanzie nel caso di operazioni di credito cinematografico relative a film di interesse culturale nazionale o relative a film di cui all'articolo 28, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 8 del presente decreto-legge. Il produttore, che abbia garantito, per la parte non assistita dal fondo di garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti, con i proventi del film e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni, estinto tali mutui, non potrà ottenere ulteriore ammissione al fondo di garanzia per il triennio successivo alla data del mancato pagamento. Analogo impedimento vale per le imprese o società di produzione che annoverino, tra gli amministratori o i soci, amministratori o soci di altra impresa o società di produzione che non abbia ammortizzato integralmente il mutuo.
7. I costi degli investimenti ammessi a fruire del mutuo o dei contributi di cui al presente decreto sono accertati da società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute.
8. Con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per il credito cinematografico, sono fissati, ove non previsti, l'aliquota massima del mutuo in rapporto al costo del film, nonché il tetto massimo di costo a tali fini ammissibile.