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DECRETO-LEGGE 29 marzo 1995, n. 97

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/4/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1995, n. 203 (in G.U. 30/05/1995, n.124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2001)
Testo in vigore dal: 5-5-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1.
 (Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo).

  1.  Sono  trasferite  alle  regioni a statuto ordinario, di seguito
denominate  "regioni",  tutte le competenze e funzioni amministrative
del  soppresso  Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle
espressamente  attribuite  all'amministrazione  centrale dal presente
decreto e per quanto riguarda la materia dello spettacolo nei limiti,
modalita'  e termini di cui all'articolo 2 della legge di conversione
del presente decreto.
  2.   Al  fine  della  predisposizione  del  programma  promozionale
triennale  di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292,
l'Ente  nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve
le  attribuzioni  delle  regioni  a statuto speciale e delle province
autonome  di  Trento  e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con
proprie  leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere
reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
  3.  Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della
politica  nazionale  e  comunitaria  in materia di spettacolo nonche'
alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse.
  4.  Il  personale  del  soppresso  Ministero  del  turismo  e dello
spettacolo  viene trasferito in relazione alle funzioni trasferite ai
sensi  del  comma 1 con il consenso dei medesimi, e con inquadramento
anche  in  soprannumero, alle regioni o a enti pubblici regionali o a
enti  territoriali,  conservando  lo stato giuridico e il trattamento
economico acquisito.
  5.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  trasferite le regioni si
avvalgono  del  personale  inquadrato  nei  propri  rispettivi  ruoli
organici,  in  servizio alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e del personale trasferito ai sensi
del comma 4 senza procedere a nuove assunzioni di personale.
  6. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 135 )).
  7. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 135 )).
  8. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 135 )).
  9. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MARZO 2001, N. 135 )).