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DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 26

Interventi urgenti in favore del cinema.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/1/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 marzo 1994, n. 153 (in G.U. 08/03/1994, n.55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/2001)
Testo in vigore dal:  31-5-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

1. Nel primo comma dell'articolo 6 e nei commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 8, le parole: "alla programmazione obbligatoria" sono rispettivamente sostituite con le seguenti: "ai benefici della presente legge".
2. Nel primo e terzo comma dell'articolo 18 vengono eliminate le parole: "alla programmazione obbligatoria ed".
3. Nel terzo comma dell'articolo 8, le parole: "entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla SIAE" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione".
((
3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità per l'esercizio 1994 sia i film per i quali è stata già presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia campione sia stata presentata alla autorità di Governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 giugno 1994
))
4. Negli articoli 16, secondo comma, e 22, primo comma, è soppressa la parola: "perentorio".
5. È soppresso il quinto comma dell'articolo 23.