LEGGE 29 gennaio 1994, n. 87

Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti.

note: Entrata in vigore della legge: 6/2/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
Testo in vigore dal: 1-1-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
  1. Il trattamento di cui alla presente legge viene applicato  anche
ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984
ed ai loro superstiti, nonche' a quelli per i quali non siano  ancora
giuridicamente  esauriti  i  rapporti  attinenti  alla   liquidazione
dell'indennita' di buonuscita o analogo trattamento. 
  2. L'applicazione della presente legge ai dipendenti  gia'  cessati
dal servizio avviene a domanda, che deve essere  presentata  all'ente
erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre
1994. 
  (( 3. La prestazione deve essere  corrisposta  entro  il  1995  per
coloro che siano cessati dal servizio dal  1o  dicembre  1984  al  31
dicembre 1986; entro  il  1996  per  coloro  che  siano  cessati  dal
servizio nel biennio 1o gennaio 1987-31 dicembre 1988; entro il  1998
per coloro che siano cessati dal  servizio  nel  biennio  1o  gennaio
1989-31 dicembre 1990; entro il 1999 per coloro che siano cessati dal
servizio nel biennio 1o gennaio 1991-31 dicembre  1992  ed  entro  il
2000 per coloro che siano cessati dal servizio  nel  periodo  dal  1o
gennaio 1993 al 30 novembre 1994. ))