DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 30-6-2009
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 44. 
Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate 
 
  II contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato
iscritto a ruolo per un  ammontare  di  imposta  superiore  a  quello
effettivamente dovuto per  lo  stesso  periodo  ha  diritto,  per  la
maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del sei per  cento
per ognuno dei semestri interi, escluso il  primo,  compresi  tra  la
data del versamento o della scadenza dell'ultima rata  del  ruolo  in
cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la  data  dell'ordinativo
emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso. 
  L'interesse di cui al primo comma e'  dovuto,  con  decorrenza  dal
secondo semestre successivo alla presentazione  della  dichiarazione,
anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma  e  nell'art.
41, secondo comma. 
  L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo  indica
nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed e'  a
carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta. (3) (8)  (26)
(36) (41) (48) (61a) ((75a)) 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 6 luglio 1974, n.260, convertito con modificazioni dalla L.
14 agosto 1974, n.354, ha  disposto  (con  l'art.  8,  comma  2)  che
l'interesse semestrale per ritardato  rimborso  di  cui  al  presente
articolo e' elevato dal 2,50 al 5 per cento. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla  L.
2 maggio 1976, n. 160, ha  disposto  (con  l'art.  2,  comma  1)  che
l'interesse semestrale per ritardato  rimborso  di  cui  al  presente
articolo e' elevato al sei per cento. 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)  che
"Gli interessi per la riscossione  o  per  il  rimborso  di  imposte,
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per  cento
semestrale,  sono  dovuti,  a  decorrere   dal   1°   gennaio   1988,
rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.L. 30 dicembre 1993,  n.  557,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13,  comma
1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento
semestrale,  sono  dovuti   a   decorrere   dal   1   gennaio   1994,
rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto  (con  l'art.  3,  comma
141) che "Gli interessi per la  riscossione  e  per  il  rimborso  di
imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3  per  cento
semestrale,  sono  dovuti,  a  decorrere   dal   1o   gennaio   1997,
rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del  "Capo  I  -
Versamenti  diretti"  e  (con  l'art.  1,  comma   1,   lettera   b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del  "Capo
II -Riscossione mediante ruoli". 
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AGGIORNAMENTO (61a) 
  Il Decreto 27 giugno 2003 (in G.U. 30/06/2003, n. 149) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Gli interessi per ritardato rimborso  di
imposte  pagate  e   per   rimborsi   eseguiti   mediante   procedura
automatizzata, previsti rispettivamente dagli articoli  44  e  44-bis
del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni, sono  dovuti,  a  decorrere  dal  1°
luglio  2003,  annualmente  nella  misura  del  2,75  per   cento   e
semestralmente nella misura dell'1,375 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (75a) 
  Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Gli interessi per ritardato rimborso  di
imposte  pagate  e   per   rimborsi   eseguiti   mediante   procedura
automatizzata, previsti dagli articoli 44 e 44-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  sono  dovuti
nella misura del 2 per cento annuo e dell'1 per cento  semestrale,  a
decorrere dal 1° gennaio 2010".