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DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 1996, n. 336

Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/7/1996
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Testo in vigore dal:  12-7-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1994, n. 596, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, che ha disposto la proroga del termine per l'esercizio della delega di cui al citato art. 4 della legge n. 421 del 1992, nonché la possibilità di emanare disposizioni correttive, con uno o più decreti legislativi, entro il 31 dicembre 1995;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
Visto l'art. 1 della legge 20 dicembre 1995, n. 539, di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, che ha disposto la proroga al 30 giugno 1996 del termine per emanare disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto legislativo n. 77 del 1995 alcune disposizioni correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1996;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazione dei soggetti abilitati.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la riorganizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) reca la delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane.
- Il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 596/1994 di conversione del D.L. n. 515/1994 (Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994), è il seguente: "4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti emanati ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi fino al 31 dicembre 1995".
- Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 reca: "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali".
- Il termine per emanare disposizioni correttive al D.Lgs. n. 77/1995 è stato prorogato al 30 giugno 1996 dal comma 3 dell'art 1 della legge n. 539/1995 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale) di conversione del D.L. n. 444/1995.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 77/1995 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 3 (Servizio finanziario). - 1. Con il regolamento di contabilità gli enti di cui all'art. 1, comma 2, disciplinano l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.
2. È consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.
3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità.
4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazione dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al Segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.
7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare".