LEGGE 29 gennaio 1994, n. 87

Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti.

note: Entrata in vigore della legge: 6/2/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
Testo in vigore dal: 1-1-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
(( 1. L'onere complessivo derivante  dall'attuazione  della  presente
legge e' valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire  1.400
miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per l'anno 1996,  in
lire 1.090 miliardi per l'anno  1997,  in  lire  2.020  miliardi  per
l'anno 1998, in lire 2.500 miliardi per l'anno 1999,  in  lire  2.180
miliardi per l'anno 2000, in lire 890 miliardi a decorrere  dall'anno
2001. )) 
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 per gli anni  1994,
1995 e  1996,  si  provvede  mediante  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo  6856
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario  1994,  all'uopo  utilizzando  parte  dell'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.