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LEGGE 30 marzo 1981, n. 119

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal:  13-1-1993
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Art. 38


Il Ministro del tesoro è autorizzato a effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, nelle forme di:
a) buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84; detti buoni poliennali del tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del tesoro poliennali 12 per cento, di scadenza il 1 gennaio dell'anno immediatamente successivo;
b) certificati di credito del tesoro, di durata fino a dodici anni, con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento anche tramite consorzi, pure di garanzia all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, da un rappresentante della direzione generale del tesoro.
((c) titoli denominati in ECU (European Currency Unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro o in relazione alle variazioni del cambio della lira rispetto a specifiche valute determinate con decreto del Ministro del tesoro. Con gli stessi decreti sono determinate la durata, le caratteristiche ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti.))