LEGGE 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1997
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 35 
    (Composizione del comitato amministratore della gestione dei 
    contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti 
                       attivita' commerciali). 
 
1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 34 sovraintende  un
comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria
in seno al consiglio di  amministrazione  dell'Istituto  e  composto,
oltre che dal  presidente,  da  sei  rappresentanti  degli  esercenti
attivita' commerciali, da un rappresentante dei venditori  ambulanti,
da un rappresentante  degli  agenti  e  rappresentanti  di  commercio
nominati con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  su  designazione  delle  associazioni  di   categoria   piu'
rappresentative  a  livello  nazionale   e   da   un   rappresentante
rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
del  Ministero  del  tesoro  con  qualifica  non  inferiore  a  primo
dirigente. 
2. In caso di  assenza  o  impedimento  del  presidente  le  funzioni
vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal  presidente
stesso.((5)) 
    
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AGGIORNAMENTO (5) 
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con l'art. 1, comma 201)
che "La composizione del comitato amministratore di cui  all'articolo
35 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e'  integrata  da  un  membro  in
rappresentanza dei soggetti di cui  al  comma  196,  designato  dalla
associazione di categoria maggiormente rappresentativa."