DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (09G0047)

note: Entrata in vigore del decreto: 28-4-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77 (in SO n. 99, relativo alla G.U. 27/06/2009, n. 147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2021)
Testo in vigore dal: 19-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
  Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria 
 
  1.  Al  fine  di  conseguire  una  razionalizzazione  della   spesa
farmaceutica territoriale: 
    a) il prezzo  al  pubblico  dei  medicinali  equivalenti  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
e successive modificazioni, e' ridotto del 12 per cento  a  decorrere
dal trentesimo giorno successivo a quello della data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La  riduzione
non si applica ai medicinali originariamente coperti  da  brevetto  o
che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto,  ne'  ai
medicinali il cui prezzo sia stato negoziato  successivamente  al  30
settembre 2008. Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di
entrata  in  vigore   del   presente   decreto   e   ferma   restando
l'applicazione  delle  ulteriori  trattenute  previste  dalle   norme
vigenti,  il  Servizio  sanitario  nazionale   nel   procedere   alla
corresponsione alle farmacie di quanto  dovuto  per  l'erogazione  di
farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti
praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno  2008,  una
quota pari all'1,4 per cento calcolata sull'importo  al  lordo  delle
eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico  dell'assistito
e delle trattenute convenzionali  e  di  legge.  Tale  trattenuta  e'
effettuata nell'anno 2009 in due rate annuali e non si  applica  alle
farmacie rurali con fatturato annuo in regime di  Servizio  sanitario
nazionale, al netto dell'imposta sul  valore  aggiunto,  inferiore  a
258.228,45 euro. A tale fine le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano adottano le necessarie disposizioni entro  il  30
giugno 2009; (6) 
    b) per i medicinali equivalenti di cui all'articolo 7,  comma  1,
del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,  n.  405,  e  successive
modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente  coperti
da brevetto o che abbiano usufruito  di  licenze  derivanti  da  tale
brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico  al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal  primo  periodo
del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,
sono cosi' rideterminate: per  le  aziende  farmaceutiche  58,65  per
cento, per i grossisti 6,65 per cento e per  i  farmacisti  26,7  per
cento. La rimanente quota dell'8 per cento  e'  ridistribuita  fra  i
farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando
la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la  fornitura
dei medicinali equivalenti  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto-legge  18   settembre   2001,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16  novembre  2001,  n.  405,  il  mancato
rispetto delle quote di spettanza previste dal  primo  periodo  della
presente lettera, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di
farmaci o  altra  utilita'  economica,  comporta,  con  modalita'  da
stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze: 
      1)  per  l'azienda   farmaceutica,   la   riduzione,   mediante
determinazione dell'AIFA, del 20 per cento del prezzo al pubblico dei
farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione
della violazione, la riduzione, del 50 per cento di tale prezzo; 
      2) per il grossista, l'obbligo di versare al Servizio sanitario
regionale una somma pari al  doppio  dell'importo  dello  sconto  non
dovuto, ovvero, in caso di reiterazione  della  violazione,  pari  al
quintuplo di tale importo; 
      3) per la farmacia, l'applicazione  della  sanzione  pecuniaria
amministrativa da  cinquecento  euro  a  tremila  euro.  In  caso  di
reiterazione della violazione l'autorita'  amministrativa  competente
puo' ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo  non
inferiore a 15 giorni; (6) (9) 
    c) il tetto di spesa per l'assistenza  farmaceutica  territoriale
di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222, e' rideterminato nella misura del  13,6  per  cento  per  l'anno
2009. 
  2. Le economie derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  a
favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome  di
Trento e di Bolzano, valutate in 30 milioni  di  euro,  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  destinate  agli
interventi di cui al comma 3, lettera a). 
  3.  Le  complessive  economie  derivanti  per  l'anno  2009   dalle
disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate: 
    a) alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi  urgenti
conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato  la
regione Abruzzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni
di euro; 
    b)  fino  ad  un  importo  massimo  di   40   milioni   di   euro
all'incremento  del  fondo  transitorio  di  accompagnamento  di  cui
all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, in funzione delle emergenti difficolta' per il  completamento
ed il consolidamento del Piano  di  rientro  dai  disavanzi  sanitari
della regione Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da  operarsi
da parte del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo  4,
comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012,  N.  179,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)). 
  5. Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al comma 1,  il
livello  del  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  cui
concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo  79,  comma  1,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rideterminato in
diminuzione dell'importo di 380 milioni  di  euro  per  l'anno  2009.
Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE)  nell'adozione  del  provvedimento  deliberativo  di
ripartizione delle risorse  finanziarie  per  il  Servizio  sanitario
nazionale relativo all'anno 2009  a  seguito  della  relativa  Intesa
espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio
2009, provvede, su proposta del Ministro del lavoro, della  salute  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, ad apportare le conseguenti  variazioni  alle  tabelle
allegate alla proposta di riparto  del  Ministro  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali del 6 marzo 2009. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
99) che "Le disposizioni recate dal comma 1, lettere a) e b),  e  dal
comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
concernenti la materia del  prezzo  dei  farmaci  e  delle  quote  di
spettanza si interpretano nel senso che il  termine  "brevetto"  deve
intendersi riferito al brevetto sul principio attivo ". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 11, comma  6)  che
"In attesa dell'adozione di una nuova  metodologia  di  remunerazione
delle farmacie per i farmaci erogati in regime di Servizio  sanitario
nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le quote di spettanza dei grossisti
e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle  specialita'
medicinali di classe A, di cui all'articolo 8, comma 10, della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura  rispettivamente  del
6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 13, comma 1,  lettera
b),  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono  rideterminate
nella misura del 3 per cento per i grossisti e del  30,35  per  cento
per i farmacisti che deve intendersi come quota minima a questi 
spettante."