DECRETO-LEGGE 18 settembre 2001, n. 347

Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2001, n. 405 (in G.U. 17/11/2001, n.268).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal: 26-11-2003
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7
        Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione

  1.  I  medicinali,  aventi  uguale composizione in principi attivi,
nonche'  forma  farmaceutica,  via  di somministrazione, modalita' di
rilascio,  numero  di unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono
rimborsati  al  farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla
concorrenza   del  prezzo  piu'  basso  del  corrispondente  prodotto
disponibile  nel  normale ciclo distributivo regionale, sulla base di
apposite direttive definite dalla regione; ((. . .)).
  2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un
prezzo  superiore  al  minimo,  puo'  apporre  sulla ricetta adeguata
indicazione   secondo   la   quale   il   farmacista  all'atto  della
presentazione,  da  parte  dell'assistito,  della  ricetta  non  puo'
sostituire  il  farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un
prezzo  piu'  basso  di  quello originariamente prescritto dal medico
stesso.
  3.  Il  farmacista,  in assenza dell'indicazione di cui al comma 2,
dopo  aver  informato  l'assistito,  consegna  allo stesso il farmaco
avente   il   prezzo   piu'  basso,  disponibile  nel  normale  ciclo
distributivo  regionale,  in  riferimento  a  quanto  previsto  nelle
direttive regionali di cui al comma 1.
  4.  Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al
comma  2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero
l'assistito  non  accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai
sensi  del  comma  3,  la  differenza  fra il prezzo piu' basso ed il
prezzo   del  farmaco  prescritto  e'  a  carico  dell'assistito  con
l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie.