DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2007, n. 159

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 (in SO n. 249, relativo alla G.U. 30/11/2007, n. 279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 11-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
           Commissari ad acta per le regioni inadempienti 
 
  1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei  singoli
Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti
e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli  essenziali  di
assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e  9  dell'Intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,  con  le  modalita'
previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo  1,  comma
180,  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,   e   successive
modificazioni, si  prefiguri  il  mancato  rispetto  da  parte  della
regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani,  in  relazione
alla realizzabilita' degli equilibri finanziari  nella  dimensione  e
nei  tempi  ivi  programmati,  in  funzione   degli   interventi   di
risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione
del   sistema   sanitario   regionale,   anche   sotto   il   profilo
amministrativo e contabile, tale da mettere  in  pericolo  la  tutela
dell'unita' economica e dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni,
ferme restando le disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  796,
lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie
locali, diffida la regione ad adottare entro  quindici  giorni  tutti
gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei
a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano. 
  2. Ove la regione non adempia alla  diffida  di  cui  al  comma  1,
ovvero gli atti e le azioni posti in essere,  valutati  dai  predetti
Tavolo  e   Comitato,   risultino   inidonei   o   insufficienti   al
raggiungimento  degli  obiettivi  programmati,   il   Consiglio   dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro della salute, sentito il  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta
per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro. Al fine
di assicurare  la  puntuale  attuazione  del  piano  di  rientro,  il
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sentito il Ministro per i  rapporti  con  le
regioni,  puo'  nominare,  anche   dopo   l'inizio   della   gestione
commissariale, uno o piu' subcomissari di  qualificate  e  comprovate
professionalita' ed esperienza in materia di gestione sanitaria,  con
il compito di affiancare il commissario ad acta nella predisposizione
dei   provvedimenti   da   assumere   in   esecuzione   dell'incarico
commissariale.  I  subcommissari  svolgono   attivita'   a   supporto
dell'azione del commissario, essendo il loro mandato  vincolato  alla
realizzazione  di  alcuni  o  di  tutti  gli  obiettivi  affidati  al
commissario  con  il  mandato  commissariale.  Il  commissario   puo'
avvalersi dei subcommissari anche quali  soggetti  attuatori  e  puo'
motivatamente disporre, nei confronti dei  direttori  generali  delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,  degli  istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e  delle  aziende
ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in
godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono  essere
affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro  incarico
fino alla durata massima del commissariamento  ovvero  alla  naturale
scadenza del rapporto con  l'ente  del  servizio  sanitario.  PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  25  GIUGNO  2008,  N.   112   CONVERTITO,   CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.  Gli  eventuali  oneri
derivanti dalla gestione commissariale sono a  carico  della  regione
interessata, che mette altresi' a disposizione del commissario e  dei
subcommissari  il  personale,  gli  uffici  e   i   mezzi   necessari
all'espletamento   dell'incarico.   Con    decreto    del    Ministro
dell'economia e delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,  sono  determinati  i
compensi  degli  organi  della  gestione  commissariale.  Le  regioni
provvedono   ai   predetti   adempimenti   utilizzando   le   risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente.
L'incarico di commissario ad acta e di subcommissario  e'  valutabile
quale  esperienza  dirigenziale  ai  fini  di  cui  al  comma   7-ter
dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.  171.  ((Ai
subcommissari spetta un compenso non  superiore  a  quello  stabilito
dalla normativa regionale per i direttori  generali  degli  enti  del
servizio sanitario)). 
  2-bis. I crediti interessati  dalle  procedure  di  accertamento  e
riconciliazione del debito pregresso al 31  dicembre  2005,  attivate
dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai  deficit  sanitari
di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, per i quali sia stata fatta  la  richiesta  ai  creditori  della
comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti
vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui
sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
qualora, alla scadenza del termine  fissato,  non  sia  pervenuta  la
comunicazione richiesta. A decorrere  dal  termine  per  la  predetta
comunicazione, i crediti di  cui  al  presente  comma  non  producono
interessi.