DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 1544

Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1998)
Testo in vigore dal: 1-6-1956
                               Art. 3.

  E'  demandato  agli  Uffici  provinciali  del  tesoro il compito di
provvedere  al  recupero  dei  crediti erariali derivanti da indebite
riscossioni  effettuate  da  dipendenti  dello  Stato in attivita' di
servizio  o  da  pensionati  ed  altri  assegnatari in relazione alle
competenze  oggetto  dei  ruoli  di  spesa  fissa  che  detti  Uffici
amministrano.  Il ricupero predetto deve essere effettuato osservando
le  disposizioni di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 19 gennaio
1939, n. 295.
  Agli Uffici stessi e' demandata inoltre la facolta' di concedere, a
richiesta  degli  interessati,  la  ratizzazione,  entro  un  periodo
massimo  di  cinque  anni,  del  rimborso  dei debiti di cui al comma
precedente.