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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 1544

Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1998)
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Testo in vigore dal:  1-6-1956

Art. 3


È demandato agli Uffici provinciali del tesoro il compito di provvedere al recupero dei crediti erariali derivanti da indebite riscossioni effettuate da dipendenti dello Stato in attività di servizio o da pensionati ed altri assegnatari in relazione alle competenze oggetto dei ruoli di spesa fissa che detti Uffici amministrano. Il ricupero predetto deve essere effettuato osservando le disposizioni di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295.
Agli Uffici stessi è demandata inoltre la facoltà di concedere, a richiesta degli interessati, la ratizzazione, entro un periodo massimo di cinque anni, del rimborso dei debiti di cui al comma precedente.