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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 367

Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2011)
Testo in vigore dal:  1-4-1998
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Art. 10

Contabilità speciali
1. Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilità speciali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 585, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, può essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa. Gli interventi, i programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto del ministro competente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Il decreto indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l'entità dei relativi finanziamenti.
2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che, su proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il versamento dei fondi sulla contabilità speciale stabilisce la durata massima della contabilità stessa. Il decreto è comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente alla sua emanazione.
3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 non si applica alle contabilità speciali operanti nell'ambito del Ministero dell'interno.
4. Ove non diversamente stabilito da altre norme, i funzionari titolari di contabilità speciali istituite ai sensi del comma 1 rendono il conto amministrativo della gestione nei termini e con le modalità previsti per la presentazione dei rendiconti delle contabilità di cui al comma 3.
5. Le contabilità speciali di cui all'art. 585 del regio decreto 18 maggio 1923, n. 827, comunque costituite presso sezioni di tesoreria, sono estinte
((previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica))
a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso
((almeno))
un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Le somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata del tesoro e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate su loro richiesta. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilità speciale.