DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-12-1995
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.
                   Interventi sulla finanza locale
      1. Il riequilibrio dei trasferimenti erariali ordinari e
  consolidati,  di  cui  al  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  spettanti  a  province e comuni, ((...)) e' eseguito sulla base
delle  norme  del  presente decreto a decorrere dal 1995, a rettifica
delle  precedenti assegnazioni di tale anno e con le eccezioni di cui
al comma 3.
  2.  Ai  fini  di  riequilibrio  e'  stabilito  per  ciascun ente un
fabbisogno  standardizzato  per i servizi indispensabili con utilizzo
dei  parametri monetari e dei determinanti di cui all'articolo 37 del
decreto  legislativo  n.  504  del 1992, fatta esclusione dei servizi
relativi  alla  giustizia.  Il fabbisogno e' raffrontato alle risorse
generali  in  atto  godute  e  costituite da trasferimenti ordinari e
consolidati,  all'uopo  unificati  e  per i comuni anche dal provento
dell'ICI  al  4  per  mille con deduzione della perdita per INVIM. La
determinazione  del  provento  dell'ICI  al  4 per mille si effettua,
anche  per  gli altri fini previsti dalla legge, riproporzionando, se
necessario,  con criterio proporzionale, il gettito dell'ICI riscossa
per  il  1994, al netto delle detrazioni per l'abitazione principale.
Dal  computo  dei contributi consolidati sono esclusi i contributi in
favore  del  comune  di  Roma, previsti dal comma 26 dell'articolo 32
della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41, i contributi in favore del
comune   di  Pozzuoli  previsti  dal  comma  5  dell'articolo  7  del
decreto-legge  26  gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   27  marzo  1987,  n.  120,  e  i  contributi  per  il
finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali
per  gli  adempimenti  ad  esse  affidati dal comma 4 dell'articolo 2
della  legge  15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento
degli  uffici  scolastici regionali. Per il 1995 si utilizzano i dati
considerati ai fini delle attribuzioni gia' comunicate per tale anno.
  3.  Per il 1995 dal complesso delle risorse erariali e' detratta, a
vantaggio  dello  Stato, per le province la somma complessiva di lire
70 miliardi e per i comuni la somma complessiva di lire 600 miliardi.
La  detrazione  e'  effettuata  in  proporzione  sulle differenze per
maggiori  risorse  godute come definite rispetto a percentuali uniche
di riferimento, separatamente per province e comuni. Non sono oggetto
di  detrazione  il  provento dell'ICI e i contributi minimi garantiti
previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Le
detrazioni  sono  effettuate  entro  i limiti dei contributi erariali
ordinari  e consolidati ancora dovuti per il 1995. Sono esclusi dalla
detrazione  per  il  1995 gli enti dissestati alla data di entrata in
vigore  del  presente decreto. Il Ministero dell'interno comunica gli
importi  delle  riduzioni entro un mese dalla disponibilita' dei dati
dei proventi dell'ICI per il 1994.
  4. ((Ferma restando anche per gli anni 1996 e seguenti la riduzione
operata  ai  sensi  del comma 3, a decorrere dal 1996, e per gli enti
dissestati   dal   termine   del  periodo  di  risanamento,  prosegue
l'operazione  di riallineamento del complesso dei contributi ordinari
e   consolidati   in   dodici   anni,   per  tutti  gli  enti  locali
interessati.))  A  tal  fine,  sono  ricalcolate  le  percentuali  di
riallineamento  per  province  e  comuni  e sono detratte quote delle
eccedenze proporzionali alla durata del riequilibrio, contestualmente
alla  riassegnazione  agli  enti  con  situazioni  di sottodotazione.
L'elenco  dei  servizi indispensabili e' aggiornato, prima di ciascun
triennio,  tenendo  anche  conto  dei servizi a prevalente diffusione
territoriale.  La  metodologia dei parametri monetari e' gradualmente
sostituita  nei trienni successivi a quello 1996-1998 con metodologie
di  costo  standard  definite  dal Ministero dell'interno, sentita la
Commissione  di  ricerca  per  la  finanza locale. Sono fatti salvi i
contributi  minimi  garantiti  previsti  dall'articolo 36 del decreto
legislativo  n.  504  del 1992. Sono soppresse le le lettere da a) ad
e-bis)  del  comma  4 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 504
del  1992  come  modificato  dal decreto legislativo 1 dicembre 1993,
n.528.