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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2024)
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Testo in vigore dal:  24-3-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

F i n a l i t à
1. Ai fini del mantenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del limite massimo del ricorso al mercato finanziario per gli anni 1995, 1996 e 1997 stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), il presente decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 9, contiene
((...))
disposizioni in grado di comportare maggiori entrate in misura non inferiore a
((15.750 miliardi))
di lire su base annua e riduzione di spesa in misura non inferiore a
((7.500 miliardi))
di lire su base annua per ciascuno degli anni del bilancio triennale.