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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal:  13-8-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 37

Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari
1. Le somme costituite dalla detrazione del 5 per cento dei contributi ordinari di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 36 sono ripartite per le parti di rispettiva competenza fra le amministrazioni provinciali e fra i comuni che hanno ricevuto la detrazione, con la seguente procedura. Sono esclusi dalla ripartizione i comuni che avendo il gettito dell'I.C.I. al 4 per mille superiore all'importo dei contributi ordinari e perequativi hanno avuto l'attivazione della garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all'articolo 36.
2. Il sistema di riparto è attuato stabilendo, per ciascuna amministrazione provinciale e per ciascun comune, un parametro per miliardo di fondo da distribuire, il quale è calcolato con idonee operazioni tecniche di normalizzazione sulla base delle attribuzioni teoriche costituite dalla somma dei prodotti delle unità di determinante per i parametri monetari obiettivi relativi ai servizi indispensabili e maggiorati per le condizioni di degrado rilevate a norma del comma 3, lettera g).
3. Per l'operatività del sistema di calcolo si considerano:
a) le amministrazioni provinciali ripartite nelle seguenti quattro classi:
amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;
b) i comuni ripartiti nella seguenti dodici classi, in cui ciascuna classe è suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo i dati forniti dall'UNCEM:
comuni con meno di 500 abitanti;
comuni da 500 a 999 abitanti;
comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
comuni da 500.000 abitanti e oltre;
c) per i servizi alle persone, i determinanti derivanti dalla popolazione residente e dalle relative classi d'età con ponderazione in funzione dell'usufruibilità dei servizi;
d) per i servizi al territorio delle amministrazioni provinciali i determinanti relativi alla dimensione territoriale integrale, alla lunghezza delle strade provinciali, alla superficie lacustre e fluviale ed alla dimensione territoriale boschiva o forestale;
e) per i servizi al territorio dei comuni i determinanti relativi alla dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione territoriale extraurbana servita ponderati, ove ne ricorra la necessità, con la densità della popolazione o con altro elemento , in funzione delle condizioni di usufruibilità dei servizi;
f) per la definizione dei parametri monetari obiettivi relativi ai determinanti della popolazione e del territorio le spese correnti medie stabilizzate per ogni classe di ente, desumibili dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili;
g) per le condizioni socio-economiche i determinanti relativi a dati recenti di carattere generale, che siano in grado di definire condizioni di degrado. Tali determinanti debbono essere utilizzati per maggiorare i parametri monetari obiettivi, al massimo entro il 10 per cento del loro valore;
h) per servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità.
h-bis) per i comuni con insediamenti militari si considera un coefficiente di maggiorazione fino al 5 per cento da graduarsi in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari stessi e la popolazione del comune, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A tali comuni si maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il 5 per cento del loro valore in proporzione al predetto rapporto.
h-ter) i parametri monetari dei servizi, per i quali parte del costo è da coprire obbligatoriamente per tutti gli enti locali, sono diminuiti della percentuale di copertura prevista dalla legge.
4. I parametri per miliardo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno. (15)
((25))
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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993."
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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.