LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 31-12-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 2-2-2007
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14. 
                     Recupero base contributiva 
 
  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le somme dovute  all'INPS  dai  soggetti  contribuenti  devono
essere versate, con  modalita'  da  stabilire  a  cura  dell'Istituto
stesso, esclusivamente presso gli uffici  dell'Amministrazione  delle
poste e delle telecomunicazioni e le aziende di credito che  adottano
il sistema telematico per  la  rendicontazione  della  documentazione
utilizzata per il pagamento da  ciascuno  soggetto  contribuente.  Il
trasferimento dei fondi da  parte  delle  aziende  di  credito  nelle
contabilita' speciali accesse all'INPS presso le competenti tesorerie
provinciali  dello  Stato,  deve  avvenire   entro   quattro   giorni
lavorativi bancabili, successivi a quello di  esazione  e,  da  parte
degli uffici postali, con accreditamento giornaliero sui conto aperti
all'INPS. Fino allo scadere del predetto  termine,  le  somme  dovute
all'INPS dai soggetti contribuenti sono versate: 
    a) presso gli uffici postali per l'accreditamento giornaliero nei
conti correnti postali aperti all'INPS. Il  relativo  saldo  di  fine
mese deve essere trasferito  il  primo  giorno  lavorativo  del  mese
successivo  a  cura  dell'Amministrazione   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni nelle contabilita' speciali accese all'INPS  presso
le competenti tesorerie provinciali dello Stato; 
    b) presso le aziende di credito per il trasferimento a cura delle
stesse aziende nelle suddette contabilita' speciali entro tre  giorni
lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione. Le aziende  di
credito, che prima dello scadere  del  termine  rendicontano  in  via
telematica  all'INPS  la  documentazione  utilizzata   dai   soggetti
contribuenti  per  il   versamento,   secondo   modalita'   stabilite
dall'Istituto  stesso,  sono  ammesse  a  versare   i   fondi   nelle
contabilita' speciali entro i  quattro  giorni  lavorativi  bancabili
successivi a quello di esazione,  a  decorrere  dal  mese  nel  quale
effettuano la rendicontazione all'INPS con le predette modalita'.  In
deroga ai predetti termini di tre o quattro giorni, le somme riscosse
entro il 27 dicembre devono comunque essere versate dalle aziende  di
credito nelle contabilita' speciali accese  all'INPS  entro  l'ultimo
giorno lavorativo bancabile dello stesso mese. 
  2. Con appositi decreti il Ministro del tesoro, di concerto con  il
Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  stabilisce   le
modalita' per l'adozione del sistema di cui al presente  articolo  da
parte dell'Amministrazione postale e, di concerto  col  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale, stabilisce  la  data  a  decorrere
dalla quale anche il trasferimento nelle contabilita' speciali accese
all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato delle
somme riscosse avverra' con sistemi telematici. 
  3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, e' abrogato l'articolo 10-bis del  decreto-legge  22  dicembre
1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1982, n. 54. 
  4. A decorrere dal 1  gennaio  1992  le  iscrizioni,  variazioni  e
cancellazioni all'INPS,  all'INAIL,  al  Servizio  per  i  contributi
agricoli unificati (SCAU) e  alle  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura nonche' alle  commissioni  provinciali  per
l'artigianato,  e  le  operazioni  che  interessino   la   competenza
dell'Amministrazione finanziaria  poste  in  essere  da  parte  delle
aziende che svolgono attivita' economica con  lavoratori  dipendenti,
nonche' da parte dei lavoratori  autonomi,  artigiani,  commercianti,
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti,
sono  effettuate  esclusivamente  presso   sportelli   polifunzionali
istituiti nelle  sedi  di  ciascuno  degli  anzidetti  organismi.  La
denuncia di iscrizione, variazione  e  cancellazione  presentata  dal
datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno
dei predetti organismi ai sensi e  per  gli  effetti  previsti  dalle
vigenti disposizioni ha efficacia anche  nei  confronti  degli  altri
soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge.
PERIODO ABROGATO DAL D.L. 15  GENNAIO  1993,  N.  6,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 MARZO 1993, N.  63.  PERIODO  ABROGATO  DAL
D.L. 15 GENNAIO 1993, N. 6, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.  17
MARZO 1993, N. 63. ((19)) 
    
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AGGIORNAMENTO (19)

    
  Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con  modificazioni  dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 9,  comma  9)  che  a
decorrere dalla data di cui al comma 8 dello stesso D.L.  7/2007,  e'
abrogato il comma 4 della presente legge, ferma restando la  facolta'
degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione  della  nuova
disciplina,  di  presentare  alle   Amministrazioni   competenti   le
comunicazioni di  cui  al  presente  articolo  secondo  la  normativa
previgente.