DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
Testo in vigore dal: 27-1-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
      Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Universita' 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517)). 
  2. Per soddisfare le specifiche  esigenze  del  Servizio  sanitario
nazionale,  connesse   alla   formazione   degli   specializzandi   e
all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio  sanitario  nazionale,
le universita' e le regioni Stipulano specifici protocolli di  intesa
per disciplinare  le  modalita'  della  reciproca  collaborazione.  I
rapporti in  attuazione  delle  predette  intese  sono  regolati  con
appositi accordi tra  le  universita',  le  aziende  ospedaliere,  le
unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a  carattere
scientifico  e  gli  istituiti  zooprofilattici  sperimentali.  Ferma
restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8  agosto  1991,
n.   257,   sulla   formazione   specialistica,   nelle   scuole   di
specializzazione attivate presso le predette strutture  sanitarie  in
possesso dei requisiti di idoneita' di  cui  all'art.  7  del  citato
decreto  legislativo  n.  257/1991,  la  titolarita'  dei  corsi   di
insegnamento previsti  dall'ordinamento  didattico  universitario  e'
affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali  si  svolge  la
formazione stessa, in conformita' ai protocolli d'intesa  di  cui  al
comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da
formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2  del  decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze
conseguenti alle disposizioni  sull'accesso  alla  dirigenza  di  cui
all'art. 15 del presente  decreto.  Il  diploma  di  specializzazione
conseguito presso le  predette  scuole  e'  rilasciato  a  firma  del
direttore della scuola e  del  rettore  dell'universita'  competente.
Sulla base delle esigenze di formazione  e  di  prestazioni  rilevate
dalla programmazione regionale, analoghe modalita' per  l'istituzione
dei corsi di specializzazione possono essere previste per  i  presidi
ospedalieri delle unita' sanitarie locali, le cui strutture siano  in
possesso dei requisiti di idoneita' previsti dall'art. 7 del  decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257. 
  3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n.
421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e
della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso  altre
strutture del Servizio  sanitario  nazionale  e  istituzioni  private
accreditate.  I  requisiti  di  idoneita'  e  l'accreditamento  delle
strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa  con  il  Ministro
della sanita'.  Il  Ministro  della  sanita'  individua  con  proprio
decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili.  Il
relativo ordinamento didattico e'  definito,  ai  sensi  dell'art.  9
della legge 19 novembre  1990,  n.  341,  con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di
concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni
e  le  universita'  attivano  appositi  protocolli  di   intesa   per
l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della  legge  19  novembre
1990, n. 341. La  titolarita'  dei  corsi  di  insegnamento  previsti
dall'ordinamento didattico  universitario  e'  affidata  di  norma  a
personale del ruolo sanitario dipendente dalle  strutture  presso  le
quali si svolge la  formazione  stessa,  in  possesso  dei  requisiti
previsti.  I  rapporti  in  attuazione  delle  predette  intese  sono
regolati  con  appositi  accordi  tra  le  universita',  le   aziende
ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni  pubbliche  e
private accreditate e gli istituti di ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico.  I  diplomi  conseguiti  sono  rilasciati  a  firma  del
responsabile del corso e  del  rettore  dell'universita'  competente.
L'esame finale, che consiste in una prova scritta  ed  in  una  prova
pratica, abilita all'esercizio professionale.  Nelle  commissioni  di
esame  e'  assicurata  la  presenza  di  rappresentanti  dei  collegi
professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure
professionali individuate ai sensi del presente articolo  e  previsti
dal precedente ordinamento che non siano stati  riordinati  ai  sensi
del citato art.  9  della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,  sono
soppressi entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994,  garantendo,
comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono
entro il predetto termine al primo anno di corso. A  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  per  l'accesso  alle
scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni
caso richiesto  il  possesso  di  un  diploma  di  scuola  secondaria
superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed  ai
corsi disciplinati dal  precedente  ordinamento  e  per  il  predetto
periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato
il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti  che  non
dovessero essere coperti dai soggetti  in  possesso  del  diploma  di
scuola secondaria superiore di secondo grado. 
  4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa  di  cui  al
presente articolo, entro centoventi giorni dalla  costituzione  delle
nuove unita' sanitarie locali e  delle  aziende  ospedaliere,  previa
diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio  dei
Ministri su proposta dei Ministri delle sanita' e dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica. 
  5. Nelle strutture  delle  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  il
personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in  servizio  alla
data del 31 ottobre  1992,  dell'area  tecnico-scientifica  e  socio-
sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In  tal  senso  e'
modificato  il  contenuto  delle   attribuzioni   dei   profili   del
collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario  in  possesso
del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.  E'
fatto divieto alle universita' di assumere  nei  profili  indicati  i
laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.