LEGGE 6 febbraio 1985, n. 15

Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
  • Articoli
  • FINANZIAMENTO DELLE SPESE DA EFFETTUARSI ALL'ESTERO

    Capo I
    PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO
  • 1
  • agg.1
  • orig.
  • 2
  • 3
  • 4
  • GESTIONE DI UTILIZZAZIONE DEI CONTI CORRENTI
    VALUTA TESORO
  • 5
  • orig.
  • 6
  • 7

  • SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ORDINAZIONE DELLE SPESE
    ALL'ESTERO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER LA PRESENTAZIONE
    DEI RENDICONTI.
  • 8
  • NORME FINALI E TRANSITORIE
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-1985
                               Art. 9. 
 
  Con decreto del Ministro degli affari esteri, di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro,   sentita   la   commissione   permanente   di
finanziamento di cui all'articolo  172  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  possono  essere  istituiti,
nell'ambito di aree geografiche, entro il limite  massimo  di  venti,
servizi amministrativi decentrati cui competono, nei confronti  degli
uffici  operanti  nell'area  di   loro   competenza:   attivita'   di
collaborazione e consulenza in materia  amministrativa  e  contabile,
anche  attraverso  l'invio  di  propri  addetti  per  il   temporaneo
esercizio delle funzioni  relative  a  dette  materie;  il  discarico
amministrativo delle spese di cui all'articolo 2, secondo  comma;  il
riscontro e l'approvazione delle contabilita', nonche'  il  riscontro
dei conti giudiziali dei percettori di entrate - nei casi in cui cio'
sia previsto dal decreto istitutivo sopra menzionato - prima del loro
inoltro alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti. 
  Per accelerare le procedure di finanziamento, presso i  servizi  di
cui al comma precedente possono essere concentrati gli accreditamenti
destinati alle esigenze degli uffici, operanti  nell'area  geografica
di competenza o di altre aree, specificamente individuati dal decreto
istitutivo. La ripartizione dei fondi ricevuti  viene  effettuata  in
base ai piani di assegnazione elaborati  dal  Ministero  ed  ai  dati
emersi nel corso della gestione.Copia degli atti di ripartizione  dei
fondi viene trasmessa agli organi amministrativi e di  controllo  che
ne terranno nota nelle proprie scritture ai fini della resa del conto
da parte dei funzionari a favore dei quali viene erogata  la  valuta.
Delle somme cosi' erogate il funzionario  responsabile  del  servizio
ottiene il  discarico  ad  ogni  effetto  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2, secondo comma. 
  A  ciascun  servizio  e'  preposto  un  funzionario  con  qualifica
dirigenziale. 
  Negli uffici all'estero, presso i quali vengono insediati i servizi
amministrativi  decentrati,  sono  istituiti  posti  di   commissario
regionale capo, primo commissario regionale,  commissario  regionale,
nonche', in relazione alle esigenze dei  singoli  servizi,  posti  di
commissario amministrativo e di vice commissario  amministrativo,  da
coprirsi,  rispettivamente,  con  personale  dell'ottava  e   settima
qualifica funzionale appartenente al  profilo  di  inquadramento  del
personale proveniente dalla carriera direttiva amministrativa. 
  Il funzionario di cui al  terzo  comma  svolge  altresi'  attivita'
ispettiva nell'ambito dell'area geografica di propria competenza e di
altre viciniori. 
  L'indennita' base di cui all'articolo 171, lettera a), del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  spettante  ai
dirigenti amministrativi in servizio  all'estero,  salvi  i  casi  di
applicazione dell'articolo 114, terzo comma, dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' stabilita nelle
misure di cui alla tabella B annessa alla presente legge. 
  Con le modalita' di cui al primo comma e nel  limite  ivi  indicato
puo' essere disposta  la  soppressione  o  la  modifica  dei  servizi
amministrativi decentrati. 
          Nota all'art. 9, comma 1:
            -  Testo  dell'art.  172 del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 18/1967:
            "Art.  172.  (Commissione permanente di finanziamento). -
          La   commissione  permanente  di  finanziamento,  istituita
          presso  il  Ministero  degli  affari esteri per l'esame del
          trattamento economico del personale in servizio all'estero,
          fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad
          essa  deferite  dalla  legge e su quelle su cui il Ministro
          per gli affari esteri ritiene di interpellarla.
            La  commissione  effettua  annualmente, prima dell'inizio
          dell'esercizio   finanziario,  un  esame  della  situazione
          generale  delle indennita' di servizio all'estero e fissa i
          criteri  di  massima  per la revisione dei coefficienti. La
          commissione  procede  altresi', entro il primo trimestre di
          ogni   esercizio   finanziario,   alla   valutazione  delle
          necessita'  di  stanziamento  di  bilancio  per l'esercizio
          successivo in materia di idoneita' di servizio.
            La  commissione,  nominata  con  decreto del Ministro, e'
          composta del Ministro, del direttore generale del personale
          e   della   amministrazione,  dell'ispettore  generale  del
          Ministero  e  degli  uffici  all'estero,  di due funzionari
          diplomatici   di  cui  uno  della  Direzione  generale  del
          personale  e  uno  della Direzione generale delle relazioni
          culturali,  del funzionario preposto al coordinamento degli
          uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei
          conti,  del direttore capo della Ragioneria centrale, di un
          funzionario  della  Ragioneria generale dello Stato e di un
          funzionario della Direzione generale del tesoro.
            La  commissione  e'  presieduta  dal  Ministro, o per sua
          delega  da  un  sottosegretario  di  Stato, o dal direttore
          generale  del  personale  o dal vice direttore generale del
          personale.
            Per ciascun membro della commissione puo' essere nominato
          un sostituto.
            Il  presidente  puo'  chiamare  a partecipare alle sedute
          della  commissione,  per consultazioni, anche funzionari di
          speciale competenza.
            Le   funzioni   di   segretario   sono  espletate  da  un
          funzionario   della  Direzione  generale  del  personale  e
          dell'amministrazione".

          Nota all'art. 9, comma 6:
            -  Testo  dell'art.  171,  lettera  a),  del  decreto del
          Presidente della Repubblica n. 18/1967:
            "L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
              a)  dall'indennita'  base  di  cui all'allegata tabella
          19;".
            -  L'art.  114,  comma  terzo, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  n. 18/1967, dispone che "per esigenze di
          servizio, nelle quali il Ministro richiedera' il parere del
          consiglio  di amministrazione" ai funzionari della carriera
          direttiva amministrativa "possono essere conferite funzioni
          consolari di direzione o di collaborazione".