DECRETO-LEGGE 29 marzo 1991, n. 103

Disposizioni urgenti in materia previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/4/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 giugno 1991, n. 166 (in G.U. 01/06/1991, n.127).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2001)
Testo in vigore dal: 1-1-1997
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 9-bis. 
                    (Interpretazione autentica). 
  ((1. Salvo quanto disposto dai commi seguenti,  dalla  retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche
con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro
nei confronti  del  lavoratore,  a  finanziamento  di  casse,  fondi,
gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi  o  da
accordi o da regolamenti aziendali, al fine  di  erogare  prestazioni
integrative previdenziali o assistenziali a favore del  lavoratore  e
suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale
disposizione si applica  anche  ai  periodi  precedenti  la  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto;
tuttavia i versamenti contributivi  sulle  predette  contribuzioni  e
somme restano salvi e conservano  la  loro  efficacia  se  effettuati
anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge  di
conversione)). 
  2. Fino alla data di entrata in  vigore  di  norme  in  materia  di
previdenza integrativa che disciplinino  i  regimi  contributivi  cui
assoggettare le contribuzioni versate ad enti,  fondi,  istituti  che
gestiscono  forme  di  previdenza  o  assistenza  integrativa,  e  le
prestazioni erogate dai fondi stessi, a decorrere dal periodo di paga
successivo alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, per le contribuzioni o le somme di cui al comma
1 e' dovuto un contributo di solidarieta'  ad  esclusivo  carico  dei
datori di lavoro nella misura del dieci per  cento  in  favore  delle
gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. 
  3. Al contributo di solidarieta' di cui al comma 2 si applicano  le
disposizioni in materia di riscossione,  termini  di  prescrizione  e
sanzioni  vigenti  per  le  contribuzioni  dei  regimi  pensionistici
obbligatori di pertinenza. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si  applicano  alle
somme versate o accantonate dai datori di  lavoro  e  dai  lavoratori
presso casse,  fondi,  gestioni  o  forme  assicurative  previsti  da
accordi o  contratti  collettivi  per  la  mutualizzazione  di  oneri
derivanti da istituti contrattuali. Le somme erogate ai lavoratori in
applicazione  degli  istituti  contrattuali   di   cui   sopra   sono
assoggettate a contribuzione previdenziale  e  assistenziale  per  il
loro intero ammontare al momento della effettiva corresponsione. 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 8 settembre 1995, n.  421
(in G.U. 1a s.s. 13/9/1995, n. 38), ha dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale del presente articolo, comma 1, primo periodo.