DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 34 
            Assetto generale della contribuzione erariale 
 
  1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre  al  finanziamento
dei bilanci  delle  amministrazioni  provinciali  e  dei  comuni  con
l'assegnazione dei seguenti fondi: 
    a) fondo ordinario; (59) ((66)) 
    b) fondo consolidato; 
    c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale. 
  2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre  al  finanziamento  delle
opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per
gli investimenti. 
  3. Lo Stato  potra'  concorrere,  altresi',  al  finanziamento  dei
bilanci  delle  amministrazioni  provinciali,  dei  comuni  e   delle
comunita' montane, anche con un fondo  nazionale  ordinario  per  gli
investimenti, la cui quantificazione annua e'  demandata  alla  legge
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,  lettera  d),  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla  legge  23  agosto
1988, n. 362. (47) 
  4. Per le comunita' montane lo Stato concorre al finanziamento  dei
bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di
cui alle lettere a) e b). 
  5. Ai sensi del comma 11 dell'articolo  54  della  legge  8  giugno
1990, n. 142, il complesso  dei  trasferimenti  erariali  di  cui  al
presente articolo non e' riducibile nel triennio, con  esclusione  di
quelli indicati al comma 3. 
  6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma
1 vengono corrisposti in due rate uguali, di cui la  prima  entro  il
mese di febbraio e la seconda entro il mese di settembre  di  ciascun
anno. (25) 
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  AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che a  decorrere  dall'applicazione  della  nuova  disciplina  dei
tributi locali di cui all'articolo  3,  comma  143,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 cessano  di  avere  efficacia  le  disposizioni
contenute negli articoli da  34  a  43  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504. 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 31, comma 4)
che "Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale  ordinario  per
gli investimenti, di  cui  all'articolo  34,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementata di  complessivi
60 milioni di euro." 
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AGGIORNAMENTO (59) 
  La L. 24 dicembre 2007,n. 244,ha disposto (con l'art. 2, comma  16)
che "Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera  a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto di  33,4
milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 31) che "A  decorrere  dal
2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera  a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto  di  313
milioni di euro." 
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AGGIORNAMENTO (66) 
  La L. 23 dicembre 2009, n.191, ha disposto  (con  l'art.  2,  comma
183) che "Il contributo ordinario base spettante agli enti  locali  a
valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma  1,  lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 504, e'  ridotto  per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di  1  milione
di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le  province
e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di  118  milioni  di
euro per i comuni. Il Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,
provvede per ciascuno degli anni alla  corrispondente  riduzione,  in
proporzione alla  popolazione  residente,  del  contributo  ordinario
spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il
rinnovo dei  rispettivi  consigli.  Le  regioni  a  statuto  speciale
provvedono  ad  adottare  le  disposizioni  idonee  a  perseguire  le
finalita' di cui ai commi da 184 a 187 in conformita'  ai  rispettivi
statuti e alle relative norme di attuazione."