DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1990, n. 398

Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'((accisa)) sul ((gas naturale)) e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-6-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
  1. E' istituita una addizionale regionale all'((accisa)) sul  ((gas
naturale)) usato nelle regioni a statuto ordinario come  combustibile
per  impieghi  diversi  da  quelli  delle  imprese   industriali   ed
artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio  1977,  n.
15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102,
nella misura che sara' determinata da ciascuna regione,  con  propria
legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro
cubo di gas erogato. 
  2. A carico delle utenze esenti e' istituita una imposta  regionale
sostitutiva della addizionale di cui al comma 1  da  determinarsi  in
misura pari all'importo della stessa. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  a
quando  le  regioni  non  avranno  stabilito,  con   proprie   leggi,
l'addizionale  e  l'imposta  sostitutiva  in  misura  diversa,  detti
tributi sono dovuti nella misura minima. 
  4. Le aliquote applicabili a seguito  dell'entrata  in  vigore  del
presente  decreto  e   le   eventuali   diverse   aliquote   disposte
successivamente dalle regioni, con  proprie  leggi,  entro  i  limiti
indicati ai commi 1 e 2 si applicano sui consumi successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto  e  delle  leggi  regionali
introduttive delle nuove aliquote, determinati adottando  gli  stessi
criteri previsti per determinare i consumi successivi  alla  data  di
entrata  in  vigore   delle   leggi   statali   portanti   variazioni
dell'imposta erariale di consumo sul ((gas naturale)).(1)(3) 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto (con l'art. 75, comma 7)
che " Le disposizioni di cui all'articolo 6,  comma  1,  lettera  b),
della legge 14 giugno 1990, n. 158, concernente delega al Governo  in
materia di autonomia  impositiva  delle  regioni,  e  quelle  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo  21  dicembre  1990,  n.  398,
emanato in  attuazione  della  delega  anzidetta,  devono  intendersi
rivolte  ad  escludere  le  imprese  industriali  ed  artigiane   che
impiegano gas metano come combustibile sia dall'addizionale regionale
all'imposta  erariale  di  consumo  sia   dalla   imposta   regionale
sostitutiva." 
    
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
153) che "La misura massima dell'addizionale regionale all'imposta di
consumo sul gas metano e dell'imposta regionale  sostitutiva  per  le
utenze esenti di  cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  21
dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni,  e'
determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato."