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DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1977, n. 15

Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonchè modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 aprile 1977, n. 102 (in G.U. 08/04/1977, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1980)
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Testo in vigore dal:  9-4-1977
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Art. 10

((Il gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è assoggettato ad imposta di consumo nella misura di lire 30 al metro cubo.
L'imposta è dovuta da soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori.
Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma confezionato in bombole o in qualsiasi altro contenitore è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.
Agli effetti dell'applicazione dell'imposta si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro è presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano puro.
Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali stabilite nel precedente comma, impiegati nelle miscelazioni.
Per il gas ottenuto nelle officine del gas di città, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.
Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.
I soggetti di cui al secondo comma devono prestare una cauzione pari al cinque per cento dell'imposta dovuta per il quantitativo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti ad imposta in un mese.
Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
Sono esonerate dall'obbligo di prestare cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate.
L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo i soggetti di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
Valgono per l'imposizione fiscale stabilita dal presente articolo le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249. Le relative norme di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e del precedente articolo 7, sono riservati allo Stato))
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