DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1977, n. 15

Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonche' modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 aprile 1977, n. 102 (in G.U. 08/04/1977, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1980)
Testo in vigore dal: 9-4-1977
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
 
  ((Il gas metano usato come combustibile  per  impieghi  diversi  da
quelli delle imprese industriali  ed  artigiane  e'  assoggettato  ad
imposta di consumo nella misura di lire 30 al metro cubo. 
  L'imposta e' dovuta da  soggetti  che  forniscono  direttamente  il
prodotto ai consumatori. 
  Dagli importatori del prodotto di cui al primo  comma  confezionato
in  bombole  o  in  qualsiasi  altro  contenitore   e'   dovuta   una
corrispondente sovrimposta di confine. 
  Agli effetti dell'applicazione dell'imposta si  considerano  metano
anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano  puro
e' presente in misura non inferiore al 70 per cento, in  volume.  Per
le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore  al  70
per cento, in volume, l'imposta si applica sul  contenuto  di  metano
puro. 
  Per le miscele di gas metano con aria o  con  altri  gas,  ottenute
nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica  con  riguardo
ai quantitativi di  gas  metano  originari,  secondo  le  percentuali
stabilite nel precedente comma, impiegati nelle miscelazioni. 
  Per il gas ottenuto nelle officine del gas di citta', con qualsiasi
processo di lavorazione che utilizzi metano o  altra  materia  prima,
l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta  in
esso contenuta. 
  Non e' soggetto ad imposta il metano biologico destinato  agli  usi
propri dello stesso produttore. 
  I soggetti di cui al secondo comma  devono  prestare  una  cauzione
pari al cinque per cento dell'imposta dovuta per il  quantitativo  di
metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti ad imposta
in un mese. 
  Nella prima applicazione del  presente  decreto  la  cauzione  deve
essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  dello
stesso decreto. 
  Sono esonerate dall'obbligo di prestare cauzione le amministrazioni
dello Stato e degli  enti  pubblici  e  le  aziende  municipalizzate.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di esonerare  dal  predetto
obbligo i soggetti di notoria  solvibilita'.  L'esonero  puo'  essere
revocato in qualsiasi momento; in tal caso la  cauzione  deve  essere
prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca. 
  Valgono per l'imposizione fiscale stabilita dal  presente  articolo
le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge
18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella  legge  10
maggio 1976, n. 249. Le relative norme di attuazione  sono  stabilite
con decreto del Ministro per le finanze. 
  I  maggiori  introiti  derivanti  dall'applicazione  del   presente
articolo e del precedente articolo 7, sono riservati allo Stato)).