stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1977, n. 15

Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonchè modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 aprile 1977, n. 102 (in G.U. 08/04/1977, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1980)
nascondi
  • Articoli
  • MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO E DELL'INFLAZIONE
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DI TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI ED
    AUMENTO DI ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Testo in vigore dal:  8-2-1977 al: 8-4-1977
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione;
Sentito il Consiglio del Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1



Fino alla revisione del sistema di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie, anche per conseguire una equa ripartizione dei relativi oneri, alle imprese industriali ed artigiane, escluse quelle edili ed affini, è concesso un credito corrispondente all'importo di quattro punti di contingenza, maggiorato dei relativi oneri previdenziali per ogni dipendente, esclusi gli apprendisti, determinato in L. 14.000 mensili, a decorrere dal 1° febbraio 1977 e per le mensilità successive, ivi compresa la tredicesima e fino al 31 gennaio 1978.
Detto credito è incrementato di altri tre punti di contingenza e quindi di L. 10.500 mensili a decorrere dal 1° maggio 1977 alle condizioni e nei limiti temporali di cui al precedente comma.
Il credito maturato mensilmente è portato a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano dai datori di lavoro per l'assicurazione contro le malattie dei propri dipendenti relativamente ai periodi di lavoro successivi al 31 gennaio 1977.
Detto credito è esente da ogni onere fiscale.
A decorrere dal 1° luglio 1977, la misura del credito può essere ridotta, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale in relazione ad un più favorevole andamento del costo del lavoro, con effetto dal secondo mese successivo a quella della sua emanazione.