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DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1977, n. 15

Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonchè modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 aprile 1977, n. 102 (in G.U. 08/04/1977, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1980)
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Testo in vigore dal: 1-3-1980
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita'  e  l'urgenza  di  adottare  misure  per  il
contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione; 
  Sentito il Consiglio del Ministri; 
  Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e
per le finanze, di concerto con i  Ministri  per  il  bilancio  e  la
programmazione  economica,  per  il  tesoro  e  per  l'industria,  il
commercio e l'artigianato; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Fino  alla   revisione   del   sistema   di   finanziamento   delle
assicurazioni sociali obbligatorie  alle  imprese  manifatturiere  ed
estrattive, e' concesso  un  credito  corrispondente  all'importo  di
quattro  punti  di  contingenza,  maggiorato   dei   relativi   oneri
previdenziali  per  ogni   dipendente,   esclusi   gli   apprendisti,
determinato in L. 14.000 mensili, a decorrere dal 1° febbraio 1977  e
per le mensilita' successive, ivi compresa la tredicesima e  fino  al
31 gennaio 1978. 
  Detto credito e' incrementato di altri tre punti di  contingenza  e
quindi di L. 10.500 mensili a  decorrere  dal  1°  maggio  1977  alle
condizioni e nei limiti temporali di cui al precedente comma. 
  Il credito maturato mensilmente e' portato  a  conguaglio  con  gli
importi    contributivi    dovuti    all'Istituto    nazionale    per
l'assicurazione contro le materie ed alle casse mutue provinciali  di
malattia  di  Trento  e  Bolzano  e  agli  altri  enti  pubblici  che
gestiscono l'assicurazione obbligatoria di  malattia  dai  datori  di
lavoro per i propri dipendenti relativamente  ai  periodi  di  lavoro
successivi al 31 gennaio 1977. (2)(3)((4)) 
  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 APRILE 1977, N. 102 
  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 APRILE 1977, N. 102 
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AGGIORNAMENTO(2) 
Il D.L. 30 gennaio 1978, n. 15, convertito, con modificazioni,  dalla
L. 22 marzo 1978, n. 75, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "Il
credito contributivo di cui all'art. 1 del decreto-legge  7  febbraio
1977, n. 15, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  7  aprile
1977, n. 102 ed alla legge 8 agosto 1977, n.  573,  e'  riconosciuto,
fermo restando i limiti e le modalita' di applicazione, sino al 31 
marzo 1978." 
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AGGIORNAMENTO(3) 
Il D.L. 6 luglio 1978, n. 353 convertito,  con  modificazioni,  dalla
L.5 agosto 1978, n. 502, ha disposto (con l'art. 2, comma  1)  che  "
Alle imprese di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977,  n.
15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102,
e' concessa, a decorrere dal 1 luglio 1978, e  fino  al  31  dicembre
1978, una riduzione contributiva commisurata al  5  per  cento  delle
retribuzioni  assoggettate  alla  contribuzione  per  l'assicurazione
obbligatoria contro le malattie.  Per  il  personale  femminile  tale
riduzione e' elevata al 12,50 per cento delle retribuzioni.  In  ogni
caso, la riduzione contributiva non puo' essere  inferiore  a  24.500
lire mensili per ogni addetto con l'osservanza delle disposizioni  di
cui all'art. 2 della  legge  8  agosto  1977,  n.  573."  Ha  inoltre
disposto (con l'art. 1) che il termine di  cui  all'art.  1,  secondo
comma, del medesimo decreto e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
1978. 
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AGGIORNAMENTO(4) 
Il D.L. 6 luglio 1978, n. 353 convertito,  con  modificazioni,  dalla
L.29 febbraio 1980, n. 33 , ha disposto (con l'art. 22, commi 1 e  2)
che " le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione
obbligatoria contro  le  malattie  a  carico  delle  imprese  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102,  delle  imprese  di
cui all'art.  1  della  legge  8  agosto  1977,  n.  573,  nel  testo
modificato dall'art. 2 della legge 5 agosto  1978,  n.  502,  nonche'
delle imprese di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 
20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n.  92,
sono ridotte di quattro punti percentuali per il personale maschile e
dieci punti percentuali per il personale femminile. 
L'espressione  "imprese  manifatturiere   ed   estrattive"   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n.  15,  convertito
con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102, deve  intendersi
comprensiva delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico."